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Ordinanza

Ordinanza n. 695/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) nota del R.U.P. dell'ASL Napoli 1 centro data 18.11.2025 inserita al sistema informatico SO.RE.SA, con numero di registro Pl1406693, con cui si comunica l'esclusione della impresa ricorrente dalla procedura aperta per l'appalto del “servizio di riparazione e manutenzione straordinaria, comprensivo della fornitura di ricambi e pneumatici dei veicoli” in dotazione a detta ASL, con la motivazione del tutto errata (perché riferita ad un fatto inesistente), secondo cui “nel file excel denominato “articoli” sono presenti riferimenti al valore economico offerto”; 2) tutti gli atti eventualmente adottati dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice di gara, ancorché non conosciuti ed ove lesivi; 3) dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione in favore di altro concorrente, qualora adottato; 4) del disciplinare di gara, nella parte (art. 16, 3° comma, n. 2) in cui, in maniera criptica, prevede che nella busta dell'offerta tecnica, oltre alla relazione tecnica costituente “offerta tecnica” strictu sensu, debba essere inserito anche un foglio di excel contenente una “griglia dei punteggi tecnici” nella quale siano “riportati, in forma tabellare, i criteri di valutazione e per ciascuno di essi siano indicati tutti gli elementi che il concorrente intende proporre ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la valutazione qualitativa dell'offerta”; 5) del disciplinare di gara, nella parte (art. 16 ultimo periodo) in cui commina la sanzione dell'esclusione in caso di “indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico” nell'offerta tecnica; 6) della deliberazione del D.G. n. 1080 del 13.05.2025, con cui è stata indetta detta procedura e, contestualmente, sono stati approvati gli atti costituenti la lex specialis di gara, in parte qua relativamente all'art. 16, 3° comma, n. 2) del disciplinare di gara, ove si menziona, ma non si allega, la cd. “griglia” in excel; 7) eventuale provvedimento della SO.RE.SA. attinente alla cd. “griglia” in excel, ove esistente e non conosciuto; 8) determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 5188 del 09.12.2025 comunicata con nota dell'ASL prot. n. 0338582/u del 09.12.2025; 9) di ogni altro provvedimento preordinato, pregresso, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, in parte qua ed ove lesivo; e, quindi, per la riammissione della ricorrente alla procedura di gara de qua, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ad altro concorrente, ex artt. 120 e 121 c. p. a. qualora stipulato; e per il risarcimento del danno per equivalente qualora non fosse più possibile ottenere la riammissione alla procedura, nell'eventualità denegata che l'Amministrazione abbia stipulato il contratto con l'illegittimo aggiudicatario e che codesto On. le TAR ritenga di non poter dichiarare l'inefficacia dello stesso, da quantificarsi in via presuntiva e forfettaria nella misura di seguito indicata: il 10% dell'importo a base di gara con riferimento al danno ingiustamente sofferto per il mancato utile di impresa dovuto alla mancata esecuzione della fornitura; un ulteriore 5% dell'importo a base di gara con riferimento al pregiudizio ingiustamente sofferto in ragione della mancata qualificazione professionale subita a causa del mancato affidamento della fornitura. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo della colpa della P.A., si sottolinea che, a fronte dell'agire illegittimo di quest'ultima, esso è da ritenersi in re ipsa (cfr. Corte di Giustizia CE, Sezione III, 30 settembre 2010, in causa C-314; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 4 novembre 2010 n. 4552); ed in via gradata al fine della caducazione dell'intera procedura per insanabili vizi della lex specialis che saranno illustrati di seguito nella parte motiva.

Giustizia amministrativa202507192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per il servizio di riparazione e manutenzione straordinaria dei veicoli, motivata dalla presenza nel file Excel della griglia dei punteggi tecnici di riferimenti al valore economico offerto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la nota con cui è stata esclusa dalla gara, deducendo che la motivazione dell'esclusione fosse erronea e fondata su un fatto inesistente, ossia la presenza nel file Excel denominato "articoli" di riferimenti al valore economico offerto. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e conseguenti, il disciplinare nella parte relativa all'obbligo di inserire nell'offerta tecnica una griglia dei punteggi tecnici e nella parte in cui sancisce l'esclusione per qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico, nonché l'eventuale aggiudicazione e il contratto. La ricorrente ha chiesto la riammissione alla gara, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente, quantificato in via presuntiva nel 10% dell'importo a base di gara per il mancato utile e nel 5% per il pregiudizio alla qualificazione professionale. In via ulteriormente subordinata è stata chiesta la caducazione dell'intera procedura per vizi della lex specialis.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che l'art. 16 del disciplinare imponeva, a pena di esclusione, la presentazione della relazione tecnica, della griglia dei punteggi tecnici, delle certificazioni e dell'offerta economica senza i prezzi delle apparecchiature, stabilendo inoltre che la documentazione tecnica dovesse essere priva di qualsiasi indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico. Dall'esame della griglia allegata all'offerta della ricorrente è emersa la descrizione del servizio, l'indicazione del valore a base d'asta pari a 420.000 e l'indicazione del valore offerto in numeri decimali pari a 49,708. Pertanto, il giudice ha ritenuto non censurabile, sotto il profilo dell'erroneità e del travisamento dei fatti, la motivazione dell'amministrazione secondo cui il file conteneva riferimenti al valore economico offerto, reputando insussistenti i requisiti per la sospensione dell'efficacia dell'esclusione. Le spese sono state compensate. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 28 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 16 del disciplinare di gara

    "La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico"

    La clausola impone di escludere dall'offerta tecnica qualsiasi indicazione economica, diretta o indiretta; la sua violazione giustifica l'esclusione quando il documento tecnico contenga il valore offerto.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'atto di esclusione.

  • artt. 120 e 121 c.p.a.

    Richiamati dalla ricorrente per la richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; tali domande non sono state decise nell'ordinanza cautelare.

Massime di principio

  • La clausola di una lex specialis che vieta, a pena di esclusione, qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico nella documentazione tecnica consente l'esclusione del concorrente quando la griglia tecnica contenga il valore dell'offerta economica, anche se inserito in forma numerica e distinto dalla documentazione economica.
  • Non sussiste erroneità né travisamento dei fatti nella motivazione dell'esclusione quando l'amministrazione accerta effettivamente, nel documento tecnico prodotto dal concorrente, la presenza sia del valore a base d'asta sia del valore economico offerto.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelareEccesso di potere

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