Cassazione Penale, Ordinanza n. 01422/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito in relazione a un fatto in materia di stupefacenti, contestando con due motivi la mancata qualificazione della sostanza come destinata all'uso personale e il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici ritenuti corretti.
Norme richiamate
art. 62, n. 4, c.p.
La Corte richiama il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenendo che la censura sul punto fosse già stata correttamente respinta dal giudice di merito.
Corte cost. n. 186 del 2000
Viene richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di una causa non imputabile della parte nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della destinazione all'uso personale di sostanza stupefacente deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto e con la motivazione del giudice di merito; una mera riproposizione assertiva non consente il vaglio di legittimità.
- Il diniego della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. può essere censurato in cassazione solo con motivi specifici e non meramente reiterativi delle doglianze già respinte.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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