Cassazione Penale, Sentenza n. 16794/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del 17/07/2020 emessa in rinvio dalla Corte d'appello, sostenendo che il giudice del rinvio ha illegittimamente limitato l'esame ai soli profili relativi alla qualificazione giuridica della bancarotta documentale e alla determinazione delle pene accessorie. Chiedevano che il giudice si pronunciasse anche su ulteriori questioni (riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, applicazione della recidiva, riconoscimento della continuazione con precedente condanna definitiva), invocando il principio del giudicato parziale progressivo e contestando la delimitazione dell'oggetto del nuovo giudizio operata dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto che la precedente sentenza n. 2475/2019 della Corte di cassazione avesse annullato limitatamente alla qualificazione della bancarotta documentale e alle pene accessorie, avendo invece espressamente rigettato le altre doglianze (recidiva, attenuanti generiche, continuazione). Non sussisteva una "connessione essenziale" tali da obbligare il giudice del rinvio a riesaminare quei profili; la diversa qualificazione rilevava solo ai fini della determinazione della pena, non per rimettere in discussione gli altri punti già decisi. Sono state inoltre respinte come generiche le doglianze relative alla continuazione avanzate da Claudio Simoni per mancata indicazione della precedente condanna. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 217 r.d. n. 267/1942
Il giudice del rinvio ha qualificato l'irregolare tenuta delle scritture contabili ai sensi di questa norma (bancarotta documentale semplice), modificando la qualificazione fraudolenta precedente per carenza di motivazione sul dolo.
art. 219, secondo comma, n. 1 r.d. n. 267/1942
Norma richiamata nel capo di imputazione; la Corte evidenzia che il richiamo normativo nel capo aveva inciso sulla necessità di chiarire la qualificazione giuridica del fatto.
art. 216, quarto comma, r.d. n. 267/1942
Riferita alle pene accessorie connesse alla condanna per reati fallimentari; la Corte di appello ha rideterminato la durata della pena accessoria in conformità al nuovo quadro qualificatorio.
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva: i ricorrenti contestavano l'applicazione della recidiva; la Corte di cassazione ha ritenuto che la questione fosse già stata risolta nella sentenza rescindente e che la nuova qualificazione non incidesse sul giudizio di recidiva salvo influire sulla determinazione della pena.
art. 69 cod. pen.
Richiamato dai ricorrenti in tema di giudizio di comparazione delle circostanze; la Corte ha ritenuto che il giudizio di comparazione fosse connesso alla valutazione delle attenuanti, profilo già deciso dalla sentenza di annullamento parziale e pertanto non riaperto.
art. 624 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il principio secondo cui l'annullamento parziale determina la formazione di un giudicato 'progressivo' sulle parti della sentenza non annullate e non essenzialmente connesse a quelle annullate; ha precisato il concetto di 'connessione essenziale' richiesto per estendere il riesame.
art. 627 cod. proc. pen.
Censura processuale richiamata dai ricorrenti (vizi di motivazione e violazione dell'art. 627); la Corte ha ritenuto le doglianze infondate in relazione all'estensione dell'oggetto del giudizio di rinvio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende per la proposizione di impugnazioni ritenute infondate o colpose.
Massime di principio
- Un annullamento parziale della Corte di cassazione delimita l'oggetto del nuovo giudizio: il giudice del rinvio deve attenersi ai profili indicati dalla cassazione e non riesaminare questioni espressamente già rigettate.
- La 'connessione essenziale' tra le questioni è requisito stringente: non basta che una statuizione influenzi astrattamente altre valutazioni; è necessaria un'interdipendenza reale e necessaria per riaprire quei punti.
- La diversa qualificazione giuridica di un fatto (es. bancarotta documentale fraudolenta vs. semplice) incide primariamente sulla motivazione e sulla determinazione della pena, ma non automaticamente sulle statuizioni già definite (es. recidiva, riconoscimento di attenuanti) se la cassazione le ha già rigettate.
- Le doglianze generiche o prive di indicazione puntuale degli estremi (es. precedente condanna per la continuazione) sono inammissibili; il ricorrente deve specificare i fatti e le condanne rilevanti.
- La giurisprudenza sul giudicato parziale progressivo permette che il giudicato si formi in tempi diversi ma richiede chiarezza sulle "parti" esaurite: il difensore deve contestare espressamente, e con argomentazioni specifiche, ogni punto non oggetto del rinvio.
- Proporre in Cassazione motivi già esaminati e rigettati dalla stessa Corte nell'atto di annullamento parziale è inefficace: tali questioni restano, di regola, fuori dal nuovo giudizio e possono determinare condanne per spese e ammende.
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