Ordinanza n. 371/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di non ammissione alle agevolazioni Smart&Start Italia, connessi preavviso di rigetto e atti del Comitato Tecnico
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego di ammissione alle agevolazioni Smart&Start Italia, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono contestazioni riferite, in particolare, alla gestione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, alla sufficienza e adeguatezza della motivazione del diniego e alla valutazione tecnico-discrezionale dell’innovatività, della non replicabilità e della differenziazione del progetto rispetto ai prodotti o servizi già presenti sul mercato. Invitalia ha inoltre eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sicilia in favore del TAR Lazio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., ritenendo che gli effetti diretti del diniego di agevolazione siano circoscritti al territorio siciliano, dove la società ha sede legale e operativa e dove è destinato a essere sviluppato il progetto. È irrilevante che il prodotto, una volta realizzato, possa essere commercializzato nel resto d’Italia o all’estero. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto non sussistente una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso: l’amministrazione non deve confutare in modo analitico ogni osservazione conseguente al preavviso di rigetto, essendo sufficiente una motivazione sintetica ma effettiva; la motivazione del diniego non è apparente né tautologica, poiché descrive ed esamina i rilievi della società; inoltre, il diniego è legittimo quando la valutazione tecnico-discrezionale ritenga non adeguatamente provate l’innovatività e la non replicabilità del progetto e non sufficientemente differenziato il prodotto o servizio rispetto all’offerta di mercato, salvo manifesta abnormità o illogicità, non ravvisate nel caso concreto. L’istanza cautelare è stata quindi respinta. Le spese sono state compensate nei confronti del Ministero, costituitosi solo formalmente, mentre la ricorrente è stata condannata a rifondere a Invitalia le spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
La competenza territoriale si radica presso il TAR regionale nel cui territorio si producono direttamente gli effetti del provvedimento; per il diniego di un’agevolazione destinata a un’attività produttiva localizzata nella regione, rileva il luogo di realizzazione dell’attività agevolata.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non impone all’amministrazione una confutazione specifica e analitica di ciascuna osservazione del privato né una motivazione puntuale su ogni documento prodotto; è sufficiente che le osservazioni siano considerate e che il provvedimento esponga sinteticamente, ma chiaramente, le ragioni del rigetto.
D.M. 24 settembre 2014
L’ammissione alle agevolazioni per start-up innovative presuppone una valutazione dell’innovatività, della non replicabilità e della differenziazione del progetto rispetto ai prodotti o servizi già presenti sul mercato. Il diniego è legittimo quando tali caratteristiche non risultino sufficientemente provate e la valutazione tecnica non sia manifestamente abnorme o illogica.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è negata quando, a un sommario esame, il ricorso non presenta un fumus boni iuris idoneo a fondare una ragionevole previsione di accoglimento.
d.m. n. 55/2014
I compensi della fase cautelare sono stati liquidati secondo i minimi tariffari, tenuto conto del valore della controversia e della complessità delle questioni.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., la competenza territoriale per l’impugnazione del diniego di un’agevolazione finanziaria destinata a un’attività produttiva spetta al TAR regionale nel cui territorio si producono direttamente gli effetti del provvedimento, individuato nel luogo in cui l’attività o il progetto agevolato è localizzato; non rileva la possibile commercializzazione futura del prodotto sull’intero territorio nazionale o all’estero.
- L’art. 10-bis l. 241/1990 non impone all’amministrazione di confutare analiticamente ogni osservazione o documento presentato dal privato dopo il preavviso di rigetto. È sufficiente una motivazione sintetica, purché effettiva, non apparente e idonea a dare conto delle ragioni per cui i rilievi non sono stati accolti.
- Nella valutazione dell’ammissione alle agevolazioni per start-up innovative, l’amministrazione esercita discrezionalità tecnica nel verificare l’innovatività, la non replicabilità e la differenziazione del progetto rispetto ai prodotti o servizi già presenti sul mercato.
- Il diniego di agevolazione fondato su una valutazione tecnica è legittimo quando l’insufficiente prova delle caratteristiche innovative del progetto sia esplicitata nella motivazione e la valutazione non presenti profili di manifesta abnormità o illogicità; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione in assenza di tali anomalie.
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