Sentenza del 27/05/2019 n. 918 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Forma dell'appello - Esposizione sommaria dei fatti - Specificità dei motivi - Mancata indicazione specifica e sintetica degli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la fattispecie sub iudice - Inammissibilità dell'impugnazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'invito al pagamento del contributo unificato e, dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP, aveva proposto appello con un atto di 202 pagine. L'atto conteneva numerose citazioni normative e giurisprudenziali, deduzioni eterogenee e richieste di revoca o nullità degli atti tributari, risarcimento danni e disapplicazione di norme, senza una struttura logica chiara né una specifica individuazione degli errori della sentenza impugnata e dei motivi di gravame. La contribuente aveva inoltre chiesto il rinvio dell'udienza per concomitanza con un'altra udienza, ma l'istanza è stata respinta perché le udienze si tenevano nella stessa città e con un intervallo temporale sufficiente.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha dichiarato integralmente inammissibile l'appello, senza esaminare il merito, ritenendo violati gli obblighi di sinteticità dell'esposizione e specificità dei motivi. L'atto, eccessivamente prolisso e privo di una struttura intellegibile, non consentiva al giudice di individuare con chiarezza i fatti rilevanti, le censure rivolte alla sentenza di primo grado e le richieste dell'appellante. Non sono state liquidate spese del grado, poiché la parte pubblica non si era costituita.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
specificità dei motivi dell'impugnazione
Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici, idonei a individuare le contestazioni rivolte alla sentenza impugnata. La mancata indicazione chiara e concreta dei motivi comporta l'inammissibilità del gravame.
Art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Rende applicabili al processo tributario, per quanto compatibili, i principi e le disposizioni del processo civile, compresi quelli relativi alla chiarezza e alla sinteticità degli atti.
Artt. 342 e 434 c.p.c.
L'appello civile deve individuare in modo chiaro e specifico i capi della decisione contestati, le modifiche richieste e le ragioni della censura. Tali principi sono stati ritenuti applicabili anche all'appello tributario.
Art. 366 c.p.c.
La disciplina del ricorso per cassazione è richiamata dalla giurisprudenza come espressione del principio generale di chiarezza, sinteticità e specificità degli atti processuali.
Art. 3, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica
La chiarezza e la sinteticità costituiscono principi generali dell'attività processuale, funzionali all'economia processuale e alla ragionevole durata del processo.
Art. 111, comma 2, Costituzione
Il principio della ragionevole durata del processo giustifica l'obbligo per le parti di predisporre atti comprensibili e non inutilmente prolissi, evitando di trasferire al giudice il compito di ricostruire fatti e motivi dispersi nell'atto.
Art. 1460 c.c.
eccezione d'inadempimento
È stato invocato dalla contribuente per sostenere che nulla fosse dovuto, ma la sentenza non ha esaminato nel merito tale argomentazione, poiché l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Art. 1467 c.c.
È stato richiamato dalla contribuente in relazione all'onerosità delle prestazioni tributarie, ma il relativo argomento non è stato esaminato per l'inammissibilità dell'impugnazione.
Art. 96 c.p.c.
La richiesta risarcitoria per responsabilità processuale aggravata non è stata esaminata, poiché il giudice non è entrato nel merito dell'appello.
Massime di principio
- Un appello deve essere chiaro, sintetico e strutturato: occorre indicare quali parti della sentenza si contestano, quali errori si imputano al primo giudice e quale decisione si chiede in sostituzione.
- La mera riproposizione di atti, eccezioni, norme o argomenti già dedotti in primo grado, senza collegamento puntuale con la sentenza impugnata, può comportare l'inammissibilità dell'appello.
- La lunghezza dell'atto non determina automaticamente l'inammissibilità, ma un atto molto prolisso, disorganico e privo di una struttura comprensibile può violare i requisiti di specificità e sinteticità.
- Il giudice non è tenuto a ricostruire autonomamente, attraverso la lettura integrale dell'atto, quali siano i fatti rilevanti e i motivi di impugnazione: tale selezione deve essere compiuta dalla parte.
- Nel processo tributario, le richieste generiche di nullità, revoca, disapplicazione normativa o risarcimento devono essere accompagnate da motivi giuridici e fattuali specifici, riferiti all'atto e alla sentenza contestati.
- Prima di chiedere il rinvio di un'udienza è necessario dimostrare un impedimento effettivo e concretamente incompatibile con la partecipazione; la semplice presenza di un'altra udienza nella stessa città può non essere sufficiente.
- Se l'appello è dichiarato inammissibile, il giudice normalmente non esamina le questioni di merito, anche quando queste potrebbero astrattamente essere rilevanti.
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