Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20671/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'omesso assolvimento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per operazioni svoltesi nel 2009, notificato alla società ricorrente quale coobbligata solidale della titolare di una ricevitoria. La CTR aveva rigettato l'appello confermando la legittimità dell'atto, ritenendo soggetta all'imposta l'attività di raccolta scommesse svolta in Italia per conto di un bookmaker estero privo di concessione, con responsabilità anche del soggetto estero, e aveva escluso sia vizi procedimentali sia contrasti con Costituzione e diritto UE. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) omessa traduzione dell'avviso in inglese e violazione della normativa sul diritto alla comprensione dell'atto; 2) erronea individuazione del soggetto passivo dell'imposta; 3) insussistenza del presupposto territoriale; 4) violazione delle libertà fondamentali UE, del principio di non discriminazione e del legittimo affidamento, con richiesta di disapplicazione della disciplina interna; 5) omessa pronuncia sulla dedotta incompatibilità con la direttiva IVA e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 6) violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, capacità contributiva ed equo processo per l'applicazione retroattiva della norma interpretativa; 7) mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa con conseguente illegittimità delle sanzioni; 8) erronea liquidazione delle spese di lite e mancata compensazione. In memoria la ricorrente ha insistito sulla propria peculiare posizione, sulla natura asseritamente sanzionatoria della disciplina e sui pretesi contrasti tra giurisprudenza civile, penale, costituzionale e unionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi salvo il settimo. Ha respinto l'eccezione sulla mancata traduzione dell'atto perché la ricorrente aveva comunque compreso e contestato compiutamente la pretesa in sede amministrativa e giurisdizionale. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'imposta unica ai soggetti che gestiscono scommesse anche per conto di operatori esteri e ha escluso violazioni del diritto dell'Unione, della Costituzione e del principio di legittimo affidamento, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale e della CGUE. Ha considerato inammissibile e comunque infondato il motivo sulla direttiva IVA, perché il tributo non ha natura di imposta sul volume d'affari e può coesistere con l'IVA. Ha ritenuto infondate anche le doglianze sulle spese. Ha invece accolto il motivo relativo all'obiettiva incertezza normativa: fino all'intervento interpretativo del 2010 esisteva un'incertezza oggettiva sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante tramite intermediari in Italia, sicché le sanzioni non erano dovute. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando non dovute le sanzioni irrogate alla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    La doglianza sulla mancata traduzione dell'atto è stata respinta perché la contribuente aveva comunque compreso e contestato il contenuto dell'avviso, con conseguente insussistenza del vizio in concreto.

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    La norma, come interpretata autenticamente nel 2010, individua come soggetto passivo chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, anche per conto terzi e anche se privo di concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 13 dicembre 2010, n. 220

    Disposizione interpretativa che esplicita la soggettività passiva dell'imposta unica anche per l'attività svolta in assenza o inefficacia della concessione, per conto proprio o di terzi, anche all'estero; nel caso concreto è stata ritenuta idonea a risolvere un'incertezza normativa preesistente.

  • art. 1, comma 66, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220

    L'imposta unica è comunque dovuta anche quando la raccolta del gioco avvenga senza concessione o con concessione inefficace.

  • art. 1 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    L'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, anche se svolti all'estero, secondo il riordino operato dal decreto legislativo.

  • art. 16 d.m. economia e finanze 10 marzo 2006, n. 111

    Prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Richiamato per il criterio di quantificazione dell'imponibile forfetario basato sulla raccolta effettuata nella provincia dell'esercizio o punto di raccolta.

  • art. 49 TFUE

    Le censure sulla libertà di stabilimento sono state respinte perché la normativa fiscale non è stata ritenuta discriminatoria né restrittiva in modo incompatibile con il diritto UE.

  • art. 56 TFUE

    Le restrizioni alla libera prestazione di servizi nel settore dei giochi possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto della proporzionalità; nel caso concreto non è stata ravvisata violazione.

  • art. 401 Direttiva 2006/112/CE

    L'imposta unica sui giochi e scommesse non ha carattere di imposta sul volume d'affari, quindi può cumularsi con l'IVA senza violare la direttiva.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile anche per difetto di autosufficienza, oltre che infondata nel merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono stati i parametri processuali invocati per denunciare violazioni di legge, nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 267, comma 2, TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata implicitamente superata dalla presenza di una giurisprudenza unionale già chiara e pertinente sul tema.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sulle sanzioni, in relazione alla disciplina del processo tributario e alle cause di non punibilità invocate dalla contribuente.

  • art. 5, commi 1 e 6, L. 24 novembre 1981, n. 689 / L. 24 novembre 1997, n. 472

    Richiamato per sostenere l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa e l'esclusione delle sanzioni; la Corte ha applicato il principio di incertezza oggettiva come causa di non punibilità.

  • art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Disposizione invocata a sostegno della non debenza delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

  • art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Utilizzato come parametro per distinguere l'incertezza normativa oggettiva dall'ignoranza soggettiva incolpevole e per escludere le sanzioni.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ha confermato che, in caso di vittoria dell'Amministrazione assistita da propri funzionari, le spese possono essere liquidate secondo la tariffa professionale con la riduzione prevista.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato il principio di soccombenza per confermare la condanna alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La mancata compensazione è stata ritenuta legittima, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il fatto imponibile è l'organizzazione e la gestione del servizio di gioco-raccolta scommesse, non la singola giocata in sé; chi realizza in Italia l'attività di raccolta e trasmissione delle scommesse può essere considerato soggetto passivo del tributo anche se opera per conto di un operatore estero.
  • La norma interpretativa del 2010 ha chiarito che l'imposta unica si applica anche in assenza o inefficacia della concessione e che risponde chiunque gestisca scommesse con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi; in tale schema, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata risponde in solido.
  • L'eventuale non illiceità penale dell'attività di raccolta scommesse, riconosciuta per contrasto della disciplina penale con il diritto UE in specifiche ipotesi, non incide automaticamente sulla debenza del tributo, perché la soggettività passiva fiscale segue una diversa disciplina sostanziale.
  • L'imposta unica sui giochi e scommesse non è un'imposta sul volume d'affari e non è ostativa la sua cumulabilità con l'IVA, purché il tributo speciale non assuma carattere armonizzato di imposta sulla cifra d'affari.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa opera quando il quadro normativo sia oggettivamente ambiguo, con possibilità di differenti interpretazioni sorrette anche dalla stessa evoluzione legislativa o dalla necessità di una norma interpretativa; in tal caso le sanzioni non sono dovute per il periodo anteriore alla chiarificazione normativa.
  • La comprensione sostanziale dell'atto impositivo e la piena esplicazione del diritto di difesa possono sanare, in concreto, il vizio derivante dalla mancata traduzione dell'atto, quando il destinatario abbia comunque reagito tempestivamente e in modo articolato alla pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.