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Sentenza

Sentenza n. 15740/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento: 1) del provvedimento, silentemente formatosi, sull’istanza formulata dal ricorrente, Alessandro Ginelli, in proprio e nella qualità di rappresentante della associazione “Casa d’Italia”, in data 10.4.2026 avente ad oggetto la richiesta, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/90, di “…rilascio dell’atto denominato “Regolamentazione d’uso degli spazi oggetto di concessione” Prot. n° 2361 del 25.11.2024 (completa delle allegate planimetrie) e degli eventuali, successivi, atti di revoca e/o recesso della concessione/locazione in parola - nel caso - resi dopo il 2024, con le relative notifiche agli interessati, ivi compresa la determina 58/2025 di cui non si conosce il contenuto, richiamata da Codesta Amministrazione nella nota del 13.3.2026 Prot. n. 1881, anche questa con estremi di notifica.”; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Nonché per l’accertamento e conseguente declaratoria della sussistenza di tutti i presupposti per il rilascio degli atti richiesti con istanza trasmessa il 10.4.2026.

Giustizia amministrativa202606819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso documentale del 10 aprile 2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, in proprio e quale rappresentante di un'associazione, ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale presentata il 10 aprile 2026 ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990. La richiesta riguardava la regolamentazione d'uso degli spazi oggetto di concessione del 25 novembre 2024, con le planimetrie, nonché eventuali atti successivi di revoca o recesso e le relative notifiche, compresa una determina del 2025 richiamata dall'amministrazione. Ha chiesto l'annullamento del diniego e l'accertamento del diritto a ottenere i documenti.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha depositato in giudizio la documentazione richiesta. Il ricorrente ha quindi dichiarato di averla ottenuta e di non avere più interesse alla decisione; il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. In applicazione della soccombenza virtuale, ha condannato il Ministero al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    la richiesta, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/90, di “…rilascio dell’atto denominato “Regolamentazione d’uso degli spazi oggetto di concessione” Prot. n° 2361 del 25.11.2024 (completa delle allegate planimetrie) e degli eventuali, successivi, atti di revoca e/o recesso della concessione/locazione in parola - nel caso - resi dopo il 2024, con le relative notifiche agli interessati, ivi compresa la determina 58/2025 di cui non si conosce il contenuto, richiamata da Codesta Amministrazione nella nota del 13.3.2026 Prot. n. 1881, anche questa con estremi di notifica.”

    La norma è indicata come base della richiesta di accesso documentale; la sentenza non formula ulteriori interpretazioni del relativo diritto.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 c.1 lett. c) c.p.a.

    La sopravvenuta acquisizione dei documenti richiesti e la conseguente dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determinano l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il diniego di accesso, la sopravvenuta ostensione integrale dei documenti richiesti, seguita dalla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando l'amministrazione ostende i documenti richiesti solo dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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