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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03859/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione avente ad oggetto un immobile di proprietà della società ricorrente, già condotto dall'Agenzia delle Entrate in forza di un contratto precedente. La società proprietaria aveva domandato il risarcimento: da un lato, dei danni precontrattuali asseritamente subiti durante le trattative per il rinnovo o la stipula di un nuovo contratto di locazione; dall'altro, dei danni derivanti dal preteso inadempimento dell'obbligazione di ripulitura e tinteggiatura dell'immobile al termine del rapporto. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda precontrattuale perché proposta per la prima volta in appello, e aveva respinto la domanda relativa alle opere di ripristino per insufficienza della prova dei danni. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 112 c.p.c. e 345 c.p.c., sostenendo che la domanda risarcitoria precontrattuale non fosse nuova ma già proposta in primo grado, quantomeno in via subordinata. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 1372 c.c. in relazione alla clausola contrattuale sull'obbligo di ripulitura e tinteggiatura, lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato il verbale di riconsegna dell'immobile del 18 dicembre 2013.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricorrente non aveva assolto l'onere di specifica e completa allegazione imposto dall'art. 366, n. 6, c.p.c., non indicando compiutamente gli atti e i documenti dai quali sarebbe emerso che la domanda risarcitoria era già stata proposta in primo grado e limitandosi a riprodurre in modo parziale gli atti processuali. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo: la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era preclusa dalla doppia conforme, mentre la doglianza ex art. 1372 c.c. era in realtà diretta a rivalutare i fatti di causa e non a denunciare una violazione della norma in senso proprio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come parametro ermeneutico per sostenere l'erronea qualificazione della domanda come nuova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica allegazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre ultrapetizione/erronea qualificazione della domanda; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per contestare la ritenuta novità della domanda in appello; la Corte conferma l'inammissibilità del motivo per mancata localizzazione degli atti rilevanti.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento del motivo e la loro collocazione processuale, pena l'inammissibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per l'onere di deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, anche tramite il fascicolo di parte o la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio.

  • art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La Corte osserva che l'onere di specifica allegazione ex art. 366, n. 6, vale anche per i motivi di ricorso formulati ai sensi dei nn. 3 e 4.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame è dichiarata inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il vizio è limitato nei casi previsti dall'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È richiamato quale preclusione alla deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado.

  • art. 1372 c.c.

    La Corte ritiene inammissibile la censura perché costruita sulla ricostruzione dei fatti di causa e non sulla corretta portata astratta della norma sulla forza vincolante del contratto.

  • art. 1216 c.c.

    Richiamato nel fatto per valorizzare l'intimazione effettuata dal conduttore ai fini della restituzione dell'immobile, ritenuta idonea a escludere l'illiceità del suo comportamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, non essendo sufficiente il richiamo generico o la riproduzione parziale di stralci processuali.
  • L'onere di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c. richiede non solo l'indicazione del documento, ma anche la sua precisa localizzazione nei fascicoli di merito o d'ufficio; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado, il vizio di omesso esame del fatto decisivo è precluso nei limiti del regime della 'doppia conforme'.
  • Non è ammissibile trasformare in censura di violazione di legge una doglianza che, in realtà, mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti di causa e una rivalutazione del materiale istruttorio.
  • Se il giudice di merito dichiara inammissibile una domanda e aggiunge argomentazioni di merito ad abundantiam, l'impugnazione può utilmente investire solo la statuizione pregiudiziale, non le motivazioni sul merito prive di autonoma decisività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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