Sentenza del 08/01/2019 n. 74 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IMPOSTE DOGANALI - merce importata - valore dichiarato - eccezionalmente basso rispetto ai valori statistici medi di merce similare - rettifica - scostamento dal metodo del "valore della transazione" - legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia contestava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato la rettifica del valore doganale. Il valore dichiarato per gli ombrelli, pari a circa 0,25-0,37 euro per pezzo, risultava eccezionalmente basso rispetto ai valori statistici medi di merci similari, compresi tra 1,66 e 1,87 euro. L’Ufficio riteneva quindi sussistenti fondati dubbi sulla corrispondenza tra il prezzo dichiarato e l’importo effettivamente pagato o da pagare e procedeva a disconoscere il metodo del valore di transazione, applicando un metodo secondario di determinazione analitica del valore, quantificato in 1,20 euro per ombrello. La contribuente sosteneva invece che il prezzo fosse reale, documentato dalle fatture di acquisto e coerente con i successivi prezzi di vendita.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia. Ha ritenuto legittimo il superamento del valore dichiarato, poiché lo scostamento dai valori medi e l’analisi del costo dei materiali e delle lavorazioni rendevano fondati i dubbi dell’Ufficio. Ha inoltre ritenuto rispettato il contraddittorio preventivo, in quanto alla società era stato notificato un processo verbale di revisione e rettifica, rispetto al quale non aveva presentato osservazioni. Sono stati quindi confermati l’avviso di accertamento suppletivo e di rettifica e l’atto di irrogazione delle sanzioni. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 5.000 euro, oltre al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
Articolo 181-bis del Regolamento CEE n. 2454/1993
Qualora abbiano fondati dubbi che il valore dichiarato delle merci importate rappresenti l’importo totale pagato o da pagare, le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore doganale in base al metodo del valore di transazione.
La norma consente all’autorità doganale di respingere il valore dichiarato e applicare metodi secondari di determinazione del valore quando esistano dubbi fondati sulla sua attendibilità, purché tali dubbi persistano dopo la richiesta di informazioni o documenti integrativi e dopo che all’importatore sia stata data una ragionevole possibilità di esporre le proprie osservazioni.
Articoli 29 e 30 del Codice doganale comunitario, Regolamento CEE n. 2913/1992
Il valore di transazione costituisce il metodo principale, ma, quando non sia attendibile o non possa essere utilizzato, l’autorità può ricorrere ai metodi secondari previsti dalla normativa. Nel caso concreto è stato applicato il metodo del valore calcolato previsto dall’articolo 30, ritenuto anche più favorevole all’importatore rispetto al semplice valore medio statistico.
Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e articolo 41 del Regolamento CE n. 450/2008
I principi del buon andamento e del diritto di essere ascoltati richiedono che l’importatore abbia una possibilità effettiva e ragionevole di contestare i dubbi dell’amministrazione prima dell’adozione dell’atto definitivo. La possibilità è stata ritenuta garantita dalla notifica del processo verbale, non seguito da osservazioni della società.
Articolo 303 del TULD, comma 3
La disposizione riguarda l’applicazione delle sanzioni per irregolarità relative ai diritti di confine. Nel giudizio di appello i motivi concernenti l’assenza di dolo e l’aggravante sanzionatoria non sono stati riesaminati, anche perché la contribuente non si è costituita e non li ha riproposti.
Sentenza della Corte di giustizia UE, 28 febbraio 2008, Carboni e derivati, causa C-263/06
La Corte ha chiarito che l’autorità doganale può non accettare il valore di transazione quando persistano dubbi fondati, ma deve prima consentire all’importatore di fornire informazioni e di far valere il proprio punto di vista.
Massime di principio
- Un prezzo di importazione eccezionalmente inferiore ai valori statistici di merci similari può costituire, anche senza prova diretta di frode, un elemento sufficiente a fondare dubbi sulla veridicità del valore dichiarato.
- Le fatture non rendono automaticamente intangibile il valore di transazione: l’autorità doganale può verificarne l’attendibilità considerando dati statistici, caratteristiche della merce, costi plausibili di materiali e lavorazioni e altri elementi economici.
- Prima di rettificare definitivamente il valore doganale, l’amministrazione deve indicare i motivi dei propri dubbi, chiedere chiarimenti o documentazione e concedere all’importatore una reale possibilità di presentare osservazioni.
- La mancata presentazione di osservazioni durante il contraddittorio preventivo può indebolire significativamente le successive contestazioni relative alla carenza di confronto con l’amministrazione.
- L’uso di banche dati statistiche è idoneo a far sorgere dubbi, ma una rettifica più solida dovrebbe essere accompagnata, quando possibile, da una valutazione analitica e individualizzata della merce, non dal solo richiamo a valori medi.
- In caso di impugnazione, i motivi non riproposti nel grado successivo possono non essere esaminati; è quindi essenziale costituirsi e ripresentare espressamente tutte le contestazioni ancora rilevanti.
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