Sentenza n. 181/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 618/2024 in data 4 luglio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 618/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 618/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il loro diritto a ottenere la carta docente, per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nella misura di 500 euro annui, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. Le ricorrenti hanno dedotto l’inesecuzione della pronuncia nonostante la notificazione al Ministero in data 1 agosto 2024 e ne hanno comprovato il passaggio in giudicato mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 27 febbraio 2025. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, il quale dovrà intervenire entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione delle ricorrenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza promosso davanti al giudice amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione, da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, dei provvedimenti giurisdizionali notificati; nel caso concreto il termine era decorso.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere, in sede di ottemperanza, dell’inesecuzione di un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario quando il provvedimento da eseguire impone adempimenti a una pubblica amministrazione.
- L’esperibilità del giudizio di ottemperanza presuppone l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, la sua notificazione all’amministrazione obbligata e l’inadempimento dell’amministrazione.
- Per le amministrazioni dello Stato, l’azione di ottemperanza può essere proposta una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
- In caso di accoglimento dell’azione di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a provvedere, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
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