Cassazione Penale, Sentenza n. 6838/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
All'imputato era contestata l'indebita percezione di contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate (d.l. 19/05/2020 n.34, "decreto rilancio") per euro 144.732 mediante dichiarazioni attestanti circostanze false e omissione di informazioni dovute: in particolare avrebbe indicato un fatturato per aprile 2019 maggiorato grazie a una fattura relativa a una vendita giudiziaria che non aveva determinato effettivo introito nella società. Il GUP di Teramo, con giudizio abbreviato, aveva assolto per mancanza del dolo; la Corte d'appello di L'Aquila, su appello del P.M., ha riformato condannando per art. 316-ter c.p. Il ricorso in cassazione del difensore contestava la motivazione della riforma (violazione di legge e vizio di motivazione), la mancata valutazione della buona fede e la qualificazione come mendace delle dichiarazioni rese mediante il modulo telematico, che secondo la difesa non richiedeva ulteriori precisazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e in parte inammissibile, confermando la riforma operata dalla Corte d'appello e la condanna per indebita percezione di erogazioni pubbliche. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dell'appello secondo cui l'imputato aveva consapevolmente utilizzato una fattura di consistente importo per "drogare" il fatturato pur sapendo che quella somma non era confluita nella cassa sociale; ha inoltre precisato che l'appello non era tenuto a una "motivazione rafforzata" dato che la sentenza di primo grado aveva motivazioni generiche e assertive. La Corte ha scartato l'argomento secondo cui la mancata attività di verifica dell'Amministrazione escluderebbe il dolo e ha ricordato la distinzione tra il reato di indebita percezione di erogazioni e la truffa (per il primo non è necessario provare l'induzione in errore dell'ente). Condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 316-ter c.p.
Tipicità dell'"indebita percezione di erogazioni pubbliche": l'elemento costitutivo è la dichiarazione mendace o l'omissione di informazioni dovute al fine di conseguire contributi; non richiede la prova dell'induzione in errore dell'ente erogatore
art. 81 c.p.
Richiamata nella contestazione in relazione alla partecipazione o concorso di responsabilità (contestazione degli artt. 81 e 316-ter cumulativamente nell'imputazione)
art. 125 c.p.p.
Norma processuale citata in relazione ai limiti e criteri della motivazione della sentenza; la Corte richiama la giurisprudenza su quando sia necessario motivare in modo rafforzato la riforma di una assoluzione
art. 546 c.p.p.
Richiamato in tema di revisione della decisione assolutoria in appello e limiti del sindacato di merito
art. 598 c.p.p.
Richiamato in relazione ai criteri di impugnazione e motivazione; utilizzato dal ricorrente come parametro di censura della motivazione di appello
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamata per la sintesi dei motivi del ricorso conformemente alle disposizioni sulle impugnazioni in cassazione
d.l. 19 maggio 2020 n.34 ("decreto rilancio")
Normativa di riferimento per l'erogazione dei contributi a fondo perduto; la Corte ha ritenuto che i requisiti per il contributo si riferiscano ai "ricavi" effettivamente percepiti e che l'uso di fatture che non hanno determinato ricavi non possa legittimare la richiesta
Massime di principio
- La presentazione di autocertificazioni per ottenere contributi pubblici impone l'accuratezza dei dati: indicare ricavi non effettivamente percepiti può integrare il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche anche se l'ente non ha svolto verifiche preventive
- La mancata richiesta di chiarimenti o il modulo telematico predeterminato non escludono automaticamente la responsabilità penale: la forma del modello non sgombra dalla necessità di dichiarare veritieri i dati richiesti
- L'indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter) è distinta dalla truffa: non è necessario dimostrare che l'ente sia stato indotto in errore, bensì che vi sia stata una falsa attestazione o omissione idonea a ottenere illegittimamente il beneficio
- In appello la revisione di un'assoluzione motivata in termini generici non richiede sempre una "motivazione rafforzata" da parte del giudice d'appello: se la decisione di primo grado è assertiva e priva di argomentazione sostenibile, l'appello può esporre compiutamente e motivare la diversa valutazione
- La buona fede del dichiarante grava sull'imputato: per farne valere l'esimente occorre dimostrare concrete incertezze interpretative, affidamento su indicazioni ufficiali contrastanti o elementi oggettivi che giustifichino l'errore; la mera presenza di una fattura nella piattaforma SDI o la possibile verifica successiva non bastano di per sé
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