Sentenza n. 1015/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Padova che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di accoglimento n. 685/2024 del Tribunale ordinario di Padova, Sezione lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha rilasciato la carta docente. La ricorrente ha quindi dichiarato soddisfatta la propria pretesa e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese, poiché l’adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria riconosciuta dal giudicato era stata integralmente soddisfatta mediante il rilascio della carta docente. Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto equo compensarle per metà, considerando l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione e le difficoltà gestionali connesse al carattere seriale del contenzioso, ma anche il fatto che l’esecuzione della sentenza era intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato a rimborsare la restante metà delle spese, liquidata in 400 euro oltre accessori e rimborso forfettario, con attribuzione ai difensori antistatari.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente al giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale dell’interessato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- L’adempimento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza può giustificare la condanna dell’amministrazione a una parte delle spese, anche se il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere.
- Nella regolazione delle spese di un giudizio di ottemperanza definito dopo l’adempimento dell’amministrazione, il giudice può bilanciare il rilievo dell’adempimento spontaneo con quello della sua tardività rispetto alla proposizione del ricorso, disponendo la compensazione parziale.
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