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Sentenza

Sentenza n. 1015/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Padova che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di accoglimento n. 685/2024 del Tribunale ordinario di Padova, Sezione lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha rilasciato la carta docente. La ricorrente ha quindi dichiarato soddisfatta la propria pretesa e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese, poiché l’adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria riconosciuta dal giudicato era stata integralmente soddisfatta mediante il rilascio della carta docente. Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto equo compensarle per metà, considerando l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione e le difficoltà gestionali connesse al carattere seriale del contenzioso, ma anche il fatto che l’esecuzione della sentenza era intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato a rimborsare la restante metà delle spese, liquidata in 400 euro oltre accessori e rimborso forfettario, con attribuzione ai difensori antistatari.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente al giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale dell’interessato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L’adempimento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza può giustificare la condanna dell’amministrazione a una parte delle spese, anche se il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere.
  • Nella regolazione delle spese di un giudizio di ottemperanza definito dopo l’adempimento dell’amministrazione, il giudice può bilanciare il rilievo dell’adempimento spontaneo con quello della sua tardività rispetto alla proposizione del ricorso, disponendo la compensazione parziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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