Cassazione Civile, Ordinanza n. 07653/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società di credito, deducendo di aver stipulato nel febbraio 2006 un mutuo fondiario con una società poi fallita, domandava l'ammissione al passivo per il capitale residuo, per rate di capitale scadute, per interessi corrispettivi maturati nel biennio anteriore al fallimento e per interessi di mora. In sede di verifica il giudice delegato aveva chiesto prova dell'erogazione del finanziamento e del piano di ammortamento; la creditrice aveva depositato la contabile dell'accredito e il contratto di mutuo, ma non il piano di ammortamento, ritenendolo superfluo. Il credito era stato quindi escluso per asserita indeterminabilità del quantum debeatur. L'opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto indispensabile il piano di ammortamento per distinguere capitale e interessi, verificare la portata del privilegio ipotecario ex art. 2855 c.c. e quantificare correttamente la parte privilegiata e quella chirografaria. In cassazione la banca deduceva, con il primo motivo, violazione delle regole sul deposito telematico dei documenti, sostenendo che il contratto di mutuo era stato depositato integralmente e non solo per estratto; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 54 l. fall., sostenendo che la mancanza del piano di ammortamento non poteva impedire l'ammissione del credito, poiché dal contratto, dal tasso variabile, dalla rata semestrale pattuita e dagli estratti conto depositati era comunque ricostruibile il residuo dovuto, eventualmente mediante CTU contabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della decisione impugnata, che non si fondava sulla mancata integrale produzione del contratto ma sull'insufficienza della documentazione a provare il quantum del credito. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui, in sede di verifica del passivo, il creditore fondato su contratto di mutuo deve provare il titolo, la sua anteriorità al fallimento e la disciplina dell'ammortamento, ma la produzione del piano di ammortamento non è elemento indefettibile quando il contratto contenga già la regolazione delle obbligazioni, le scadenze e i criteri di determinazione degli interessi. Pertanto, il giudice di merito non poteva respingere la domanda per la sola assenza del piano, ma avrebbe dovuto applicare le regole contrattuali pattuite e, se necessario, disporre una consulenza contabile per determinare la somma spettante. Il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione
art. 13, comma 2, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44
richiamato nel primo motivo in tema di deposito telematico dei documenti
art. 16-bis, commi 7 e 9, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
richiamato nel primo motivo in tema di modalità di deposito telematico e attestazione di conformità
art. 115 c.p.c.
invocato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 54 l. fall.
richiamato dal ricorrente in relazione alla prova e all'ammissione del credito al passivo
art. 98 l. fall.
indicato come base dell'opposizione allo stato passivo
art. 99 l. fall.
indicato come base dell'opposizione allo stato passivo
art. 2855 c.c.
richiamato per affermare l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi nei limiti di legge e la necessità di distinguere quota capitale e quota interessi
Cass. Sez. 1, ord. n. 33724 del 16/11/2022
richiamata come precedente che esclude la necessità indefettibile del piano di ammortamento se il contratto consente di ricostruire il credito
Cass. n. 16214/2015
richiamata per il principio secondo cui il creditore deve provare titolo, anteriorità del mutuo e disciplina dell'ammortamento
Cass. n. 3015/2020
richiamata per affermare che il piano di ammortamento non è sempre indispensabile
Cass. n. 26426/2017
richiamata nello stesso senso, sulla non indispensabilità del piano di ammortamento
Massime di principio
- Nel giudizio di verifica del passivo fondato su contratto di mutuo, il creditore deve provare l'esistenza del titolo, la sua anteriorità rispetto al fallimento e le regole pattuite di ammortamento e interessi, ma non è sempre necessario depositare anche il piano di ammortamento, se il contratto e la documentazione prodotta consentono di ricostruire il credito.
- Il rigetto della domanda di insinuazione non è legittimo quando il giudice pretenda un documento non indispensabile in presenza di un contratto che già disciplini chiaramente capitale, rate, durata e criteri di determinazione degli interessi; in tale evenienza il giudice deve applicare le pattuizioni e, se occorre, disporre una consulenza contabile.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura è inammissibile se non attacca la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata ma si limita a criticare un profilo diverso o meramente presupposto della motivazione.
- Ai fini dell'ammissione al passivo di un credito ipotecario da mutuo, la determinazione della quota privilegiata e di quella chirografaria richiede la possibilità di distinguere capitale e interessi nei limiti della disciplina legale del privilegio, ma tale esigenza non implica automaticamente l'indefettibilità del piano di ammortamento.
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