Cassazione Penale, Sentenza n. 27325/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti contestavano la mancata e carente specificazione del ruolo concreto di ciascuno nella fattispecie di furto aggravato, deducendo vizio di motivazione e travisamento della prova. In particolare: le riprese video non dimostravano in modo univoco che i singoli imputati maneggiassero taniche piene di gasolio né che avessero consapevolezza e volontà di asportare carburante; più occasioni riprese erano compatibili con attività lavorative ordinarie (smaltimento di rifiuti, movimentazione di taniche per uso interno o per emergenza dovuta a guasto dell'indicatore carburante); vi erano discrepanze temporali nei fotogrammi e manchevolezze nel confronto con turni di servizio; mancava prova che le taniche fossero effettivamente state portate fuori dall'area aeroportuale nelle date attribuite ai furti contestati ai ricorrenti; l'avvolgimento in sacchi neri non comprovava inequivocabilmente un occultamento finalizzato al furto; era inoltre censurata l'applicazione dell'aggravante del mezzo fraudolento (art. 625, n.2 c.p.) e il mancato riconoscimento delle attenuanti, nonché presunte violazioni e vizi del ragionamento probatorio indiziario e delle norme sul contenuto della motivazione (art. 192, comma 2 c.p.p., art. 627 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che sussistesse una palese carenza probatoria: mancava prova che i ricorrenti avessero concorso nei furti contestati (i furti effettivamente provati o rilevati non erano tutti compresi nell'imputazione; non era provata l'uscita dall'area aeroportuale della vettura in altre occasioni; non era dimostrato che le taniche contenessero gasolio e non altro; erano plausibili spiegazioni lecite per la movimentazione). Sulla base di tali rilievi la Corte ha annullato la decisione di merito (accogliendo i ricorsi) in quanto la condanna non era sorretta da prova idonea e sufficiente.
Norme richiamate
art. 62 cod. pen.
Richiamata in relazione al riconoscimento di un'attenuante applicata in primo grado (attenuante poi compensata con aggravanti). La Corte non ha contestato l'esistenza della norma ma il profilo probatorio relativo alla responsabilità degli imputati.
art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen.
Aggravante per l'uso di mezzo fraudolento; la Corte ha ritenuto che l'avvolgimento delle taniche in cellophane nero non fosse di per sé prova inequivoca del mezzo fraudolento volto a eludere i controlli, occorrendo una prova più precisa dell'intento occultativo.
art. 110 cod. pen.
Richiamata dalle difese in tema di concorso di persone nel reato. La Corte ha ricordato che per il concorso è necessario provare l'accordo e il contributo cosciente e volontario di ciascuno; la sola attività propedeutica o occasionale non è sufficiente senza elementi che dimostrino consapevolezza e finalità comune.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sul divieto di valutare elementi non probatori come se fossero prova; la Corte ha richiamato la necessità di un corretto uso delle regole di logica nella valutazione degli indizi, evitando deduzioni arbitrarie in assenza di accertamenti cruciali.
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamata nei motivi di ricorso per vizio di motivazione; la Corte ha esaminato la motivazione della sentenza d'appello e ne ha ritenuto insufficiente il salto logico tra attività propedeutiche filmate e la prova del reato consumato da parte degli imputati.
art. 114 cod. pen. (attenuante o disciplina correlata)
I ricorrenti hanno dedotto la mancata applicazione o errato esame delle attenuanti; la Corte ha richiamato che l'applicazione delle circostanze richiede valutazione motivata e correlata agli elementi probatori.
Massime di principio
- La semplice esecuzione di atti propedeutici non costituisce automaticamente partecipazione al furto: è necessario provare l'accordo criminoso e la consapevolezza che quegli atti fossero finalizzati all'asporto.
- Le riprese video, se incomplete (mancanza della fase di riempimento o dell'uscita dall'area), non sono di per sé idonee a dimostrare il contenuto delle taniche o l'intento di sottrazione; la prova deve essere completa e non basata su deduzioni ambigue.
- Per qualificare come mezzo fraudolento modalità di occultamento (es. sacchi neri) occorre dimostrare lo scopo di eludere controlli, non basta la sola presenza di materiale di occultamento se esistono spiegazioni lecite (smaltimento, imballaggio).
- La vicinanza temporale e logica delle condotte propedeutiche all'evento finale è elemento importante: più è ravvicinata e coerente l'attività rispetto al momento del caricamento/uscita, maggiore il valore indiziario; tuttavia non è sostitutiva della prova diretta del reato.
- Il giudice deve valutare e motivare esplicitamente le possibili spiegazioni alternative lecite avanzate dalla difesa; l'omissione di tale confronto rende la motivazione insufficiente.
- Nel processo indiziario l'insieme degli indizi deve formare un quadro univoco e non contraddittorio: dubbi rilevanti circa la natura del bene asportato o la destinazione delle taniche impongono l'assoluzione o l'annullamento della condanna.
- Discrepanze temporali tra documentazione di servizio e fotogrammi o tra turni di lavoro e presenze filmate possono incidere fortemente sulla valutazione della responsabilità; tali elementi vanno esaminati e giustificati nel motivare la decisione.
- L'onere della prova resta a carico dell'accusa: in presenza di alternative plausibili e di carenze probatorie, la norma difensiva prevale e il dubbio deve giovare all'imputato.
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