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Ordinanza

Ordinanza n. 1474/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, avendo richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana in ragione della residenza decennale sul territorio nazionale, ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sull’istanza, chiedendo che fosse ordinato di provvedere entro trenta giorni, che fosse consentito l’accesso integrale agli atti del procedimento, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dal ritardo. Il Ministero dell’Interno ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR adito.

La decisione

Il TAR Emilia-Romagna ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Lazio, sede di Roma, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini e nelle forme di legge. Il Collegio ha ritenuto che le controversie relative al silenzio sull’istanza di acquisto della cittadinanza italiana appartengano alla competenza del TAR Lazio-Roma, poiché la cittadinanza è conferita, o negata, da un’autorità centrale dello Stato mediante un atto destinato a incidere sullo status dell’interessato e avente efficacia non territorialmente limitata; le medesime caratteristiche rilevano anche per il comportamento omissivo. La regolazione delle spese è stata rinviata al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 91/1992

    Costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza.

  • art. 16, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nell’ordinanza quale fondamento processuale della decisione sulla competenza.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    Indicato dalla ricorrente quale base della domanda risarcitoria per il ritardo nella conclusione del procedimento.

  • art. 30, comma 4, c.p.a.

    Indicato dalla ricorrente quale ulteriore base della domanda di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto il silenzio serbato sull’istanza di acquisto della cittadinanza italiana per residenza rientrano nella competenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma, poiché il procedimento concerne un atto riconducibile a un’autorità centrale dello Stato e destinato a incidere sullo status dell’interessato con effetti non territorialmente limitati.
  • Ai fini della competenza territoriale, il comportamento omissivo dell’amministrazione sull’istanza di cittadinanza presenta le medesime caratteristiche dell’eventuale provvedimento espresso di concessione o diniego: pertanto, anche l’azione avverso il silenzio deve essere proposta davanti al TAR Lazio-Roma.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizione

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