Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 809/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 311 del 16.04.2024 resa all’esito del procedimento iscritto al n. 104/2024 R.G.;

Giustizia amministrativa202500693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 311 del 16 aprile 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per 500 euro annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta e a pagare le spese di lite. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto anche la corresponsione degli interessi legali e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato la notificazione della sentenza al Ministero il 17 aprile 2024, l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria del Tribunale di Livorno il 9 dicembre 2024.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché il titolo giudiziale era stato notificato, era decorso il termine di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione ed era passato in giudicato. Nel merito ha accertato che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo alla ricorrente le somme liquidate dal Tribunale di Livorno, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessata successiva all’inutile decorso del termine ministeriale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l’esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • l. 107/2015

    È la fonte del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo oggetto di ottemperanza.

  • l. 724/1994

    Rileva nel titolo esecutivo quanto al divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale favorevole alla parte privata sia stato notificato all’amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di conformarsi al comando giudiziale entro un termine determinato, indicando gli adempimenti necessari per la concreta esecuzione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell’attività amministrativa in caso di persistente inerzia dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato non solo dell’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato, ma anche del pagamento delle somme ancora dovute in forza del titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.