Cassazione Penale, Sentenza n. 46716/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato la condanna di Santoro per il reato previsto dall'art. 493-ter c.p. Il ricorrente articolava tre motivi: (1) nullità della citazione a giudizio in appello per omessa notifica al difensore di fiducia, essendo l'avviso stato inviato a un indirizzo PEC diverso (omologo avvocato con indirizzo diverso); (2) violazione del principio del contraddittorio per mancata comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale e mancato esame dell'eccezione di nullità sollevata con memoria inviata via PEC il 03/04/2023; (3) vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato solo il secondo motivo: la Corte d'appello non ha comunicato le conclusioni del Procuratore generale al difensore e non ha esaminato la memoria difensiva depositata via PEC il giorno prima dell'udienza. Il primo motivo è stato respinto perché il difensore aveva comunque avuto contezza dell'omessa notifica prima dell'udienza e non aveva chiesto la restituzione dei termini, mentre il terzo motivo è stato assorbito dalla fondatezza del motivo processuale. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Salerno per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen.
Norma sostanziale cui si riferisce la condanna contestata all'imputato; la sentenza di merito aveva inflitto una pena per il reato previsto da questa disposizione.
art. 121 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il deposito di memorie e documenti nel procedimento; nel caso la difesa ha depositato una memoria ex art.121 via PEC che non risulta essere stata esaminata dalla Corte territoriale.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Disposizione che consente in determinate condizioni la trattazione con contraddittorio scritto (rito cartolare) in appello; nel caso il rito cartolare era stato instaurato, rendendo irrilevante la richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale.
art. 8 D.L. 198/2022
Norma collegata alla disciplina del contraddittorio scritto e del rito cartolare citata in relazione alla procedura seguita per il ricorso trattato con contraddittorio scritto.
Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023 (Castaldi, Rv. 284486 - 01)
Precedente di legittimità richiamato per affermare che, quando il Procuratore generale non si limita a chiedere la conferma della sentenza ma ne espone le ragioni, deve essere garantito il contraddittorio e la mancata comunicazione può comportare la nullità.
Massime di principio
- L'omessa notifica via PEC a un indirizzo corretto ma diverso (per omonimia di un collega) non determina automaticamente nullità: se il difensore ha comunque avuto contezza prima dell'udienza e non ha chiesto la restituzione dei termini, il vizio può essere inidoneo a cagionare annullamento salvo dimostrazione di pregiudizio concreto.
- La mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore (o di atti decisivi) al difensore e il mancato esame di una memoria difensiva tempestivamente depositata costituiscono violazione del principio del contraddittorio e possono determinare la nullità della sentenza, con annullamento e rinvio o con trasmissione per il prosieguo del giudizio.
- Una nullità processuale rilevante in tema di contraddittorio assorbe spesso le censure sul merito della motivazione: se il vizio processuale è fondato, l'esame della responsabilità sostanziale può ritenersi superfluo.
- Quando il rito cartolare è stato regolarmente instaurato, la possibilità di ottenere la trattazione orale è più limitata; il difensore deve tempestivamente attivarsi (richiesta di restituzione dei termini o richiesta di rinvio) se vuole evitare effetti pregiudizievoli derivanti da errori di notifica.
- Conservare e documentare sempre le comunicazioni via PEC (inclusi gli allegati) e verificare la presenza di attestazioni di cancelleria: la prova della trasmissione di memorie via PEC è fondamentale per far valere eccezioni processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46681/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46684/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46685/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46686/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46689/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46690/2023 del 21/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →