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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25321/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente sanitario)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di factoring/cessione crediti per il pagamento di fatture relative a forniture di prodotti sanitari e farmaceutici e ad altre prestazioni rese in favore di una azienda socio-sanitaria territoriale. L'ente debitore propose opposizione deducendo che parte delle somme ingiunte era già stata pagata prima del ricorso monitorio, che altra parte era stata oggetto di storni contabili da parte dei fornitori e che una quota era riferita a fatture contestate o mai ricevute; contestava inoltre il calcolo degli interessi moratori. Il Tribunale revocò il decreto e condannò l'ente al pagamento di una somma ridotta, comprensiva di capitale e interessi. In appello l'ente lamentò ultrapetizione, carenza di motivazione sugli interessi e mancata ammissione di prove; la Corte d'appello, anche a seguito di consulenza contabile, ridusse ulteriormente l'importo dovuto. La società creditrice ricorse per cassazione con due motivi: con il primo denunciò omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nella quantificazione del capitale residuo e avesse fondato la decisione su una CTU ritenuta errata, senza considerare la mancata contestazione delle poste avversarie; con il secondo denunciò omesso esame di fatto decisivo in tema di interessi moratori, sostenendo che la Corte avesse illegittimamente limitato la liquidazione degli interessi per asserita carenza documentale e che la documentazione contabile fosse invece completa e non contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi congiuntamente esaminabili e, pur rilevando profili di inammissibilità, li ha comunque giudicati infondati. In particolare ha affermato che, quando il ricorso per cassazione si fonda su documenti, il ricorrente deve indicarli specificamente trascrivendone o riassumendone il contenuto, indicando in quale fase siano stati prodotti e in quale fascicolo siano collocati; nella specie la ricorrente si era limitata a un generico richiamo alla documentazione contabile, sollecitando in realtà una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., ha osservato che per denunciare l'omessa considerazione della mancata contestazione altrui è necessario indicare in modo puntuale il contenuto degli atti difensivi avversari e la specifica assenza di contestazioni, onere non assolto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'inversione è solo formale e che l'onere di provare an e quantum del credito incombe sull'opposta, attrice sostanziale; la valutazione della Corte territoriale circa l'impossibilità di quantificare pienamente gli interessi di mora per carenza documentale è stata considerata apprezzamento di merito non sindacabile e non integrante omesso esame di fatto decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per censurare apprezzamenti di merito della Corte territoriale.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura fondata sulla mancata considerazione della non contestazione richiede l'indicazione specifica del contenuto degli atti difensivi avversari e della concreta assenza di contestazioni sul punto.

  • art. 116 c.p.c.

    Non può essere invocato per sollecitare una diversa lettura delle prove compiuta dal giudice di merito, se non nei limiti del vizio motivazionale consentito in cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Quando il ricorso si fonda su documenti, questi devono essere specificamente indicati, trascritti o riassunti nel contenuto, con precisazione della fase processuale e del fascicolo in cui sono stati prodotti, pena inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su documenti è indispensabile una puntuale localizzazione processuale e una trascrizione o riassunto esaustivo del contenuto del documento: il richiamo generico alla documentazione non soddisfa l'onere di specificità.
  • La deduzione dell'omessa considerazione della non contestazione ex art. 115 c.p.c. richiede la precisa indicazione delle allegazioni di parte e del contenuto degli atti difensivi avversari, non essendo sufficiente affermare in modo apodittico che un fatto non sia stato contestato.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di contestare la valutazione delle prove o di chiedere una nuova ricostruzione dei fatti, ma solo di censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'inversione tra le parti è solo formale: l'opposta resta attrice sostanziale e deve provare integralmente il proprio credito, sia nell'an sia nel quantum.
  • Se la documentazione prodotta non consente di verificare con certezza la quantificazione di voci accessorie come gli interessi moratori, il giudice può ridurre o escludere tali poste in base al difetto di prova, senza incorrere per ciò solo in omesso esame di fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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