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Sentenza

Sentenza n. 16622/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per l'esecuzione del giudicato delle sentenze nn. 2829/2025 e 3457/2025 del Tribunale. sezione Lavoro e Previdenza.

Giustizia amministrativa202605826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento all'obbligo di pagamento delle spese di lite liquidate dalle sentenze del giudice del lavoro nn. 2829/2025 e 3457/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione delle sentenze nn. 2829/2025 e 3457/2025 del Tribunale, sezione Lavoro e Previdenza, definitive e non impugnate, che avevano condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in suo favore quale avvocato antistatario. Ha dedotto che l'amministrazione, pur dopo la notifica del titolo al Ministero, non aveva pagato le somme dovute. Con atto del 14 ottobre 2026 ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto all'esecuzione della sentenza n. 2829/2025 e ha insistito per l'ottemperanza della sentenza n. 3457/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all'esecuzione della sentenza n. 2829/2025. Ha accolto il ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 3457/2025, rilevando documentalmente il mancato pagamento e dichiarando l'obbligo del Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertato documentalmente che l'amministrazione non ha eseguito un titolo giurisdizionale definitivo che la condanna al pagamento di somme, il giudice dichiara l'obbligo di adempiere entro il termine assegnato.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, con decorrenza dell'intervento dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e attivazione su istanza del creditore.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato e attiene alla gestione della spesa pubblica, il commissario può essere incaricato senza compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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