Cassazione Civile, Ordinanza n. 08451/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Una società aveva acquistato ripetutamente da una società venditrice un collante chimico. L’acquirente sosteneva che il prodotto fornito a partire da un certo momento non corrispondesse più alle caratteristiche indicate in una scheda tecnica precedente e che, nel 2013, i propri clienti avessero lamentato vizi del prodotto rivenduto all’estero. Chiedeva quindi la risoluzione del contratto di compravendita e contestava il pagamento del prezzo, deducendo l’inesatto adempimento del venditore, la difformità del bene rispetto alle specifiche tecniche, la violazione della buona fede per mancata informazione sulla modifica della composizione e l’erronea distribuzione dell’onere probatorio. In cassazione articolava sette motivi, lamentando violazioni di legge, omesso esame di fatti decisivi, mancata ammissione di prove e errata regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi sei motivi perché formulati in modo promiscuo tra violazione di legge e vizio motivazionale, perché in realtà diretti a contestare accertamenti di fatto del giudice di merito e, comunque, perché la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. era preclusa in presenza di doppia conforme. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sul riparto dell’onere della prova, affermando che, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, grava sul compratore che agisce in risoluzione o riduzione del prezzo la prova dell’esistenza dei vizi. Gli ulteriori motivi sono stati reputati inammissibili o non colpivano la ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte osserva che le censure miravano in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto.
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare il governo della prova; la Corte lo considera parte di censure sostanzialmente dirette al merito.
art. 1326 c.c.
evocato dalla ricorrente in relazione alla conclusione del contratto e alla asserita rilevanza della scheda tecnica.
art. 1470 c.c.
richiamato dalla ricorrente nell’ambito della doglianza sulla compravendita.
art. 2697 c.c.
invocato per il riparto dell’onere probatorio; la Corte afferma che, nei vizi della cosa venduta, spetta al compratore provare i vizi.
art. 1490 c.c.
richiamato implicitamente quale norma sulla garanzia per vizi della cosa venduta; la Corte ne desume che l’onere della prova dei vizi grava sul compratore.
art. 1492 c.c.
richiamato in relazione alle azioni di risoluzione e riduzione del prezzo per vizi; la Corte afferma che il compratore che le esercita deve provare l’esistenza dei vizi.
art. 1495 c.c.
evocato dalla ricorrente quale norma sulla denuncia dei vizi della cosa venduta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per dedurre violazioni di legge, ma la Corte osserva che le censure erano in realtà di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne limita l’operatività al nuovo testo e, in presenza di doppia conforme, ne esclude l’ammissibilità nei limiti applicabili.
art. 348-ter c.p.c.
la Corte richiama la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei casi di doppia conforme, applicabile ratione temporis.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è sindacabile in cassazione solo nel rispetto del minimo costituzionale.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel settimo motivo sulle spese, dichiarato inammissibile.
art. 92 c.p.c.
richiamato nel settimo motivo sulle spese, dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che cumuli in modo confuso violazione di legge e vizio motivazionale senza consentire di distinguere chiaramente le diverse censure.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato resta confinato all’omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti del minimo costituzionale della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado sono diverse.
- Nella garanzia per i vizi della cosa venduta, il compratore che agisce per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo deve provare l’esistenza dei vizi lamentati.
- La deduzione in cassazione della mancata ammissione di prove richiede l’indicazione specifica dei fatti da provare e la loro trascrizione o puntuale riproduzione, così da consentire il controllo sulla decisività dei mezzi istruttori.
- Le censure che non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili perché non idonee a determinare la cassazione della decisione.
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