Cassazione Civile, Ordinanza n. 29582/2021 del 22/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di costituzione di servitù di passaggio su fondi confinanti. In primo grado due soggetti, già soci di una società poi cancellata dal registro delle imprese, avevano chiesto: in via principale, il riconoscimento di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a favore del proprio capannone e a carico dell'area pertinenziale dei capannoni vicini; in subordine, la costituzione coattiva della servitù di passaggio per interclusione. Il tribunale aveva rigettato le domande, ritenendo da un lato che il proprietario originario avesse escluso la nascita di servitù per destinazione del padre di famiglia, dall'altro che il fondo non fosse intercluso. Aveva inoltre accolto una riconvenzionale, ordinando la rimozione di un muretto costruito dai soccombenti e condannandoli ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata. In appello la corte territoriale ha dichiarato inammissibili i motivi di gravame per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., ritenendo che l'atto di appello non individuasse con precisione gli errori del primo giudice né formulasse critiche specifiche. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. e omesso esame, sostenendo che i motivi di appello erano specifici e che la corte d'appello aveva illegittimamente omesso di esaminarli; 2) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., contestando la condanna per lite temeraria, sia perché la norma non si applicherebbe a un giudizio introdotto prima della sua entrata in vigore, sia perché non sarebbe stata accertata concretamente la colpa grave. La società resistente ha proposto anche ricorso incidentale sulla stessa disciplina dell'art. 96 c.p.c., lamentando che la corte d'appello non si fosse pronunciata sulla domanda risarcitoria formulata dalle controparti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha affermato che, nel testo novellato dell'art. 342 c.p.c., l'atto di appello deve sì contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, ma non richiede formule sacramentali, trascrizioni integrali della sentenza impugnata o la formulazione di un progetto alternativo di decisione. Ha quindi ritenuto che, nel caso concreto, i motivi di appello superassero la soglia di specificità, poiché individuavano i capi censurati, il presupposto fattuale e la relativa sussunzione giuridica. Il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1062 c.c.
destinazione del padre di famiglia
richiamato come titolo invocato in via principale per la costituzione della servitù di passaggio; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione, perché risolve la causa sul solo profilo processuale dell'ammissibilità dell'appello.
art. 1051 c.c.
richiamato come base della domanda di servitù coattiva di passaggio in subordine.
art. 1052 c.c.
richiamato insieme all'art. 1051 c.c. quale fondamento della domanda subordinata di passaggio coattivo.
art. 342 c.p.c.
nel testo novellato, l'atto di appello deve contenere l'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza, delle doglianze e una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non sono richieste forme sacramentali, la trascrizione della sentenza o un progetto alternativo di decisione. Un motivo è specifico se consente al giudice di appello di comprendere natura, portata e senso della critica senza esplorazioni meramente officiose degli atti.
art. 96 c.p.c.
la sentenza impugnata aveva condannato per responsabilità aggravata; il ricorso principale ne contestava l'applicazione temporale e la mancanza di accertamento della colpa grave, ma tali censure sono rimaste assorbite per l'accoglimento del primo motivo.
L. n. 134 del 2012
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012 che ha modificato l'art. 342 c.p.c.
d.l. n. 83 del 2012
richiamato quale fonte della riforma dell'art. 342 c.p.c.
L. n. 69 del 2009
richiamata dal ricorrente in relazione all'art. 96, comma 3, c.p.c., per contestarne l'applicabilità ai giudizi introdotti anteriormente alla sua entrata in vigore.
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello introdotto dopo la riforma del 2012, la specificità dei motivi non richiede una riproduzione analitica di tutte le risultanze di causa né l'uso di formule sacramentali: è sufficiente che l'atto individui con chiarezza i capi della decisione impugnata, le ragioni di dissenso e il diverso esito richiesto.
- Un motivo di appello è specifico quando, in fatto e in diritto, consente al giudice di capire immediatamente quale passaggio della sentenza sia contestato e per quale ragione, senza dover ricostruire autonomamente l'intera vicenda processuale.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per aspecificità è erronea se l'atto di gravame contiene una critica intellegibile al ragionamento del primo giudice e mira a ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie e della sussunzione giuridica dei fatti.
- Le questioni relative alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. restano assorbite quando il capo della sentenza che le contiene viene cassato per vizio processuale che impone il riesame dell'intero giudizio di appello.
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