Cassazione Penale, Sentenza n. 8414/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria (31/05/2022) che aveva rigettato l'appello proposto da Alampi avverso il provvedimento che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. L'imputato è sottoposto a misura per plurimi reati: sei rapine (cinque pluriaggravate), due delitti di porto in luogo pubblico di arma da guerra e sette reati di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al giudicato cautelare e alla sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento alla mancata dimostrazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi e manifestata infondatezza. Ha ritenuto che la difesa non abbia confutato le argomentazioni ampie e puntuali del Tribunale del riesame; il Tribunale aveva motivato sulla notevole caratura criminale dell'imputato, sulle modalità e gravità dei reati, sui numerosi precedenti e sul fatto che una delle rapine era stata commessa già mentre l'imputato era sottoposto a misura cautelare. La Corte ha inoltre richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'attualità del pericolo di reiterazione può fondarsi su una valutazione prognostica che consideri fattispecie concreta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale, senza richiedere l'indicazione di specifiche e immediatamente presenti occasioni di recidiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende; non è stata disposta alcuna rimessione in libertà e la decisione deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 D.A.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma richiamata per la disciplina della trattazione scritta del procedimento in Cassazione; applicata per procedere senza discussione orale in mancanza di istanze difensive
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16 (conv. nella legge 25 febbraio 2022, n. 15)
Richiamato in relazione alla proroga/termini di vigenza della disciplina che consente la trattazione scritta
art. 581 lettera c) cod. proc. pen.
Richiama il requisito di specificità delle censure; la Corte ha ritenuto che tale esigenza di specificità si estenda anche alla fase cautelare e che il ricorso vada respinto se i motivi sono generici
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento
art. 94, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (commi 1-ter e 1-bis)
Prevede l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti connessi all'esecuzione della misura; applicata poiché la sentenza non comporta la rimessione in libertà
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare deve essere specifico: motivi generici o non incidenti sulle argomentazioni del giudice di merito sono causa di inammissibilità.
- Il solo decorso del tempo di esecuzione della misura cautelare non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari; è necessario allegare elementi concreti che evidenzino un mutamento della situazione.
- La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione è prognostica: non occorre dimostrare l'esistenza di immediate e specifiche occasioni di recidiva, purché dall'analisi complessiva emergano elementi (modalità della condotta, gravità, personalità e precedenti dell'indagato, contesto) che rendano prevedibile la reiterazione.
- Gravità dei fatti e precedenti specifici dell'imputato rafforzano la legittimità della misura cautelare di massima gravità (custodia in carcere); la commissione di reati gravi mentre si è sottoposti a misura aggravante costituisce forte indizio di pericolo di reiterazione.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche sanzioni pecuniarie (es. pagamento alla cassa delle ammende).
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