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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01502/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da plurimi contratti di lavoro a termine stipulati tra un consorzio di bonifica siciliano e un operaio avventizio. La corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il termine apposto ai contratti, perché le mansioni richiamate erano di manutenzione ordinaria riconducibili a esigenze stabili dell'ente; aveva inoltre escluso che la normativa regionale impedisse la conversione del rapporto, ravvisando la possibilità di trasformare il rapporto a tempo indeterminato e condannando il consorzio alla riammissione in servizio e al pagamento di un'indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello del lavoratore; 2) violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 368/2001 e del CCNL di settore, sostenendo che si dovesse applicare la disciplina transitoria e che il lavoratore fosse stato legittimamente assunto come operaio avventizio per lavori stagionali; 3) violazione della normativa regionale siciliana sulle garanzie occupazionali, assumendo che essa imponesse la proroga dei contratti a termine; 4) violazione delle norme regionali che, secondo il ricorrente, imporrebbero per i consorzi il reclutamento solo previo concorso o prova pubblica selettiva, con conseguente impossibilità di conversione; 5) conseguente illegittimità del risarcimento del danno, in quanto derivato dalla asserita legittimità del termine. Nel corso del giudizio di legittimità il primo motivo è stato rinunciato. La Corte di cassazione ha ritenuto in parte infondati e in parte inammissibili i motivi secondo e terzo, ha accolto il quarto motivo nella parte in cui deduceva l'impossibilità giuridica della conversione in rapporto a tempo indeterminato per il divieto regionale di nuove assunzioni stabili, e ha rigettato il quinto motivo perché la legittimità del termine non era stata riconosciuta. La Corte ha cassato la decisione sul punto della conversione e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato; ha compensato le spese dell'intero processo.

La decisione

La Corte ha accolto soltanto il quarto motivo di ricorso del consorzio, cassando la sentenza d'appello nella parte in cui aveva dichiarato la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore di trasformazione del rapporto, perché la normativa regionale richiamata, secondo l'interpretazione già data dalla giurisprudenza di legittimità, impedisce ai consorzi di bonifica siciliani di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato e quindi preclude la conversione dei contratti a termine illegittimi. Il quinto motivo, relativo al risarcimento del danno, è stato ritenuto infondato; il primo motivo è stato rinunciato; il secondo e il terzo sono stati ritenuti in parte infondati e in parte inammissibili. Spese compensate per l'intero processo.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello, ma il motivo è stato poi rinunciato e non esaminato nel merito

  • art. 11 d.lgs. n. 368/2001

    invocato per sostenere l'applicazione della disciplina transitoria ai contratti a termine

  • artt. 2 e 5 del CCNL di settore

    richiamati dal ricorrente per sostenere la legittimità dell'assunzione a termine di operai avventizi

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta violazione della prova e della non contestazione

  • l.r. Sicilia n. 4 del 2003, art. 106, comma 1

    interpretato nel senso che non impone un obbligo di proroga, ma consente la proroga entro i limiti e i presupposti dei contratti a termine legittimamente stipulati

  • l.r. Sicilia n. 49 del 1981, art. 3

    invocato dal ricorrente quale base del preteso obbligo di assunzione solo previo concorso o prova selettiva

  • l.r. Sicilia n. 14 del 1958, artt. 6, 7 e 9

    invocati dal ricorrente quale base del preteso obbligo di concorso o prova pubblica selettiva

  • l.r. Sicilia n. 12 del 1991, art. 3

    invocato dal ricorrente quale base del preteso obbligo di concorso o prova pubblica selettiva

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità del pubblico concorso per le assunzioni stabili

  • art. 32 l. n. 183/2010

    richiamato quanto al risarcimento del danno conseguente alla conversione del rapporto

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato per decidere la causa nel merito dopo la cassazione, senza ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità della censura di travisamento della prova dopo la riforma del 2012

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per ribadire la preclusione al sindacato di legittimità sul travisamento della prova in presenza di doppia conforme

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato in tema di rinuncia al motivo di ricorso, ritenuta valida anche senza specifico mandato

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato per recepire il precedente di legittimità quale ricostruzione normativa di riferimento

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro alle dipendenze di enti consortili siciliani, la legittimità del termine va verificata alla luce della disciplina di settore e della normativa generale sui contratti a termine vigente ratione temporis; l'apposizione del termine è illegittima quando la causale richiama in modo generico esigenze ordinarie e stabili dell'ente.
  • La mera previsione normativa di proroghe o garanzie occupazionali non equivale a un obbligo legale di proroga: la proroga resta subordinata alla verifica, caso per caso, dei presupposti di legge e può operare solo per contratti originariamente legittimi.
  • La contestazione del convenuto su fatti già allegati dall'attore nell'atto introduttivo non trasferisce sull'attore un onere di "contro-contestazione" di quanto da lui già esposto.
  • In sede di legittimità non è deducibile il travisamento della prova come vizio autonomo, soprattutto in presenza di doppia conforme di merito; la Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Per i consorzi di bonifica siciliani, la disciplina regionale può precludere la conversione dei contratti a termine illegittimi in rapporti a tempo indeterminato quando esiste un divieto normativo di nuove assunzioni stabili; in tale caso il rimedio della conversione è incompatibile con l'assetto legislativo speciale.
  • Quando la cassazione elimina la statuizione sulla conversione del rapporto e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito rigettando la relativa domanda ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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