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Sentenza

Sentenza n. 1862/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione alla prima classificata dell’appalto del servizio di igiene urbana per gli anni 2025/2029, per euro 5.152.570,00, e atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione e, con motivi aggiunti, gli atti relativi alla successiva gestione dell’istanza di autotutela e la relazione della commissione. Ha dedotto, in sintesi, la violazione degli artt. 11, comma 4, 95, comma 1, lett. e), 98, 108, comma 9, e 110 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis ed eccesso di potere. In particolare, la controinteressata aveva dichiarato nella domanda di partecipazione l’applicazione del CCNL Fise-Assoambiente, indicato dalla stazione appaltante, ma il piano di assorbimento e i giustificativi presentati nella verifica di anomalia contemplavano anche il CCNL Multiservizi, senza la dichiarazione di equivalenza delle tutele. La ricorrente ha sostenuto che tale indicazione integrasse una modifica inammissibile dell’offerta e un’indicazione non veritiera rilevante ai fini dell’art. 98; che la dichiarazione di equivalenza, prescritta dall’art. 16.1 del disciplinare e da inserire nell’offerta tecnica, non potesse essere acquisita mediante soccorso istruttorio né prodotta dopo l’aggiudicazione; e che il RUP non avesse svolto la verifica di equivalenza. La dichiarazione fu trasmessa solo l’11 aprile 2026, dopo l’aggiudicazione del 25 marzo e la conclusione della verifica di anomalia del 2 marzo. La ricorrente aveva inoltre contestato gli atti successivi come viziati in via derivata e autonoma; le ulteriori censure sono state assorbite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti, esaminati congiuntamente, e ha annullato l’aggiudicazione. Ha ritenuto che la lex specialis imponesse l’alternativa tra applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante e applicazione di un CCNL equivalente, accompagnata dalla dichiarazione di equivalenza. Il CCNL applicato è elemento essenziale dell’offerta, perché incide sui costi della manodopera e sulla verifica della sostenibilità economica: valorizzare in sede di verifica di congruità un ulteriore CCNL, diverso da quello dichiarato, ha quindi costituito una modifica non consentita dell’offerta. Ha inoltre rilevato che la dichiarazione di equivalenza del CCNL Multiservizi mancava nella domanda e nell’offerta tecnica, in violazione dell’art. 16.1 del disciplinare, e che la sua produzione successiva all’aggiudicazione non era idonea a sanare l’omissione. Le restanti censure sono state assorbite; resta salvo il riesercizio del potere amministrativo. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Parimenti, l’art. 11, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023 consente, sempre alternativamente, l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata e la presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele (T.a.r. Lazio, Roma, Sez. II quater, 5 maggio 2026, n. 8325).

    L’operatore può applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante oppure un CCNL diverso, ma in quest’ultimo caso deve presentare la dichiarazione di equivalenza delle tutele; non è consentito aggiungere in sede di verifica di congruità un ulteriore CCNL senza tale dichiarazione.

  • art. 16.1 del disciplinare di gara

    L’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all’articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all’offerta tecnica

    Quando il concorrente adotta un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis, la dichiarazione di equivalenza e l’eventuale documentazione probatoria devono essere inserite nell’offerta tecnica; la produzione dopo l’aggiudicazione non è conforme alla disciplina di gara.

Massime di principio

  • Il CCNL concretamente applicato costituisce un elemento essenziale dell’offerta, poiché incide sui costi della manodopera e sulla valutazione della correttezza e sostenibilità dell’offerta, anche in sede di verifica di anomalia.
  • Se la lex specialis indica un CCNL, il concorrente può applicarlo oppure adottare un CCNL diverso dichiarandone l’equivalenza delle tutele nei modi e nei tempi prescritti dalla disciplina di gara; la valorizzazione, durante la verifica di congruità, di un CCNL ulteriore rispetto a quello dichiarato integra una modifica non consentita dell’offerta.
  • Quando la lex specialis prescrive che la dichiarazione di equivalenza del CCNL sia inserita nell’offerta tecnica, la sua produzione dopo l’aggiudicazione non sana l’omissione né rispetta la procedura di gara.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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