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Sentenza

Sentenza n. 221/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi, inviata a mezzo P.E.C. in data 14.07.2025, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990;

Giustizia amministrativa202500574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi relativa a concessioni cimiteriali e diritti di superficie

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare concessione cimiteriale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata il 14 luglio 2025, chiedendo l'esibizione e il rilascio di documenti relativi a concessioni cimiteriali intestate a lui o ai suoi antenati in linea diretta, nonché ai diritti di superficie concernenti una tomba di famiglia, loculi e nicchie. Ha dedotto di avere un interesse diretto, concreto e attuale, poiché necessita di conoscere l'esatta consistenza, origine e durata dei propri diritti per predisporre correttamente le disposizioni testamentarie e individuare eventuali contitolari. Ha inoltre dedotto l'illegittimità dell'inerzia comunale e la violazione dell'obbligo di provvedere, anche dopo l'intervento del Difensore civico regionale. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha rilevato che l'istanza era sufficientemente specifica quanto ai documenti relativi alle concessioni intestate al ricorrente o ai suoi antenati in linea diretta, mentre era generica quanto ai diritti riferiti ad altri membri della famiglia, non identificati nominativamente, e quanto alla tomba, ai loculi e alle nicchie non individuati con elementi archivisticamente utili.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti precisati in motivazione. Ha riconosciuto la sussistenza di un interesse ostensivo differenziato, diretto, concreto e attuale del titolare della posizione sostanziale, anche considerando la necessità di predisporre il testamento. Ha ritenuto valida e sufficientemente specifica la richiesta relativa agli atti attestanti i diritti di uso e godimento delle concessioni rilasciate in favore del ricorrente o dei suoi antenati in linea diretta e alla documentazione sul diritto di superficie relativo al suolo della tomba di famiglia, comprensiva della data di inizio e della durata della concessione. Ha invece qualificato come generica e inammissibile la parte dell'istanza riferita a concessioni o diritti di altri membri della famiglia non nominativamente indicati e a manufatti non adeguatamente identificati. Ha quindi annullato il diniego formatosi per silentium e ordinato al Comune di consentire l'accesso ai documenti indicati ai punti 1 e 2 dell'istanza, nei limiti sopra descritti, entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha lasciato salva la facoltà di presentare una nuova istanza più specifica, indicando i titolari aventi causa, il grado di parentela, un principio di prova della qualità di erede e gli elementi utili a individuare l'ubicazione della tomba. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso è stato impugnato quale diniego formatosi per silentium; il giudice ne ha disposto l'annullamento e ha ordinato l'ostensione degli atti individuati in modo sufficientemente specifico.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il diritto di accesso richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti; il giudice lo ha riconosciuto con riferimento alla posizione del titolare delle concessioni cimiteriali.

Massime di principio

  • L'interesse all'accesso documentale è diretto, concreto e attuale quando il richiedente deve conoscere l'origine, l'estensione e la durata di una propria posizione giuridica amministrativa per poterla esercitare o disporne correttamente, anche mediante la predisposizione di disposizioni testamentarie.
  • L'istanza di accesso deve identificare i documenti richiesti e fornire elementi sufficienti a consentire all'amministrazione le ricerche d'archivio; è inammissibile la richiesta riferita genericamente a documenti riguardanti membri non nominati di una famiglia o beni e titolari non altrimenti individuabili.
  • L'accoglimento dell'accesso può essere limitato alle parti dell'istanza sufficientemente determinate, senza estendersi alle richieste generiche; il richiedente può ripresentare una nuova domanda specificando i titolari, i rapporti di parentela, un principio di prova della qualità di erede e gli elementi identificativi dei beni.
  • Quando il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso è illegittimo, il giudice può annullare il diniego formatosi per silentium e ordinare l'esibizione dei documenti entro un termine determinato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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