Sentenza n. 125/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento - della nota prot. n.0011990/2025 con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha denegato l'accesso agli atti relativi al "Rilascio di una concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 36 e 37 del Codice della Navigazione, per il “PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI N° 3 AREE FUNZIONALI IN ORTIGIA DA DESTINARE A PARCHEGGIO” del Comune di Siracusa, nel Foro Italico di Siracusa, della durata di 4 anni" di cui all'istanza avanzata da EASY PARKING s.r.l. a mezzo pec del 3/10/2025 e reiterata con atto di diffida inoltrato a mezzo pec in data 7/10/2025 E per il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento di cui alla suindicata istanza di accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti e agli elaborati tecnici e progettuali relativi alla domanda concorrente del Comune di Siracusa per il rilascio di concessioni demaniali marittime destinate a parcheggio
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, già titolare di concessioni demaniali marittime sulle medesime aree e concorrente nella procedura comparativa avviata a seguito della propria istanza di rinnovo, ha impugnato il diniego opposto dall'Autorità di Sistema Portuale alla richiesta di accesso a tutti gli atti e documenti relativi alla domanda concorrente presentata dal Comune di Siracusa. L'amministrazione ha ritenuto insussistente un interesse diretto, concreto e attuale, ha richiamato la pendenza della procedura e la necessità di tutelare eventuali profili tecnici ed economici della documentazione del concorrente, consentendo soltanto la visione di alcuni atti. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 10, 22 e 24 della legge n. 241/1990, dell'art. 18 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, dei principi di trasparenza e imparzialità, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione. Ha sostenuto di essere titolare di una posizione qualificata quale concessionaria uscente e concorrente, che l'accesso fosse strumentale alla presentazione delle osservazioni previste dall'art. 18 del regolamento, che la pendenza del procedimento non impedisse l'accesso agli atti endoprocedimentali e che il generico richiamo alla riservatezza tecnica o commerciale non fosse sufficiente a giustificare il diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, poiché la ricorrente rivestiva una posizione qualificata e differenziata quale concessionaria uscente e concorrente nella procedura comparativa, direttamente collegata ai documenti richiesti. L'accesso è stato ritenuto funzionale all'esercizio della partecipazione procedimentale prevista dall'art. 18 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, la quale presuppone la piena conoscenza delle istanze concorrenti, inclusi gli elaborati tecnici e progettuali. Il giudice ha escluso che la pendenza del procedimento potesse impedire l'accesso, evidenziando che l'accesso costituisce strumento essenziale per il contraddittorio e deve essere garantito durante lo svolgimento del procedimento. Ha inoltre ritenuto illegittimo il generico richiamo alla riservatezza tecnica o commerciale: l'amministrazione deve dimostrare puntualmente che i documenti contengano effettivi segreti tecnici o commerciali meritevoli di tutela. Il diniego è stato annullato ed è stato ordinato all'Autorità di Sistema Portuale di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la visione e l'estrazione di copia di tutti gli atti richiesti. L'amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi, utilizzato dalla ricorrente per impugnare il diniego dell'amministrazione.
art. 10 l. 241/1990
È richiamato quale fondamento della partecipazione procedimentale e, in combinato disposto con l'art. 22, conferma la funzionalità dell'accesso alla partecipazione durante lo svolgimento del procedimento.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
Il requisito è soddisfatto dalla posizione della concessionaria uscente e concorrente nella procedura comparativa, qualificata, differenziata e collegata agli atti richiesti.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni
L'accesso non deve essere preordinato a un controllo generalizzato, ma nel caso concreto era strumentale alla cura della posizione giuridica della concorrente.
art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990
Consente limitazioni per esigenze di riservatezza industriale o commerciale, ma il diniego richiede una motivazione puntuale e la dimostrazione dell'effettiva presenza di segreti tecnici o commerciali meritevoli di tutela.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della prevalenza dell'esigenza di cura e difesa dei propri interessi giuridici sulle esigenze di riservatezza.
art. 18 D.P.R. 328/1952
Nelle procedure di affidamento in caso di pluralità di domande prevede la pubblicazione delle istanze e la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni; tale partecipazione rende strumentale la piena conoscenza degli atti e dei documenti dei concorrenti.
Massime di principio
- Il concorrente in una procedura comparativa per il rilascio di una concessione demaniale, che sia anche concessionario uscente per le medesime aree, possiede un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso agli atti della domanda concorrente, in quanto titolare di una posizione qualificata, differenziata e giuridicamente tutelata.
- Quando la disciplina della procedura comparativa consente agli interessati di presentare osservazioni sulle domande concorrenti, l'accesso agli atti e agli elaborati tecnici e progettuali dei concorrenti è strumentale all'esercizio effettivo della partecipazione procedimentale.
- La pendenza del procedimento amministrativo non giustifica, di per sé, il differimento o il diniego dell'accesso agli atti endoprocedimentali quando la conoscenza degli atti è necessaria per esercitare il contraddittorio e presentare osservazioni.
- Il diniego di accesso motivato con esigenze di riservatezza industriale o commerciale non può fondarsi su un richiamo generico e astratto: l'amministrazione deve individuare puntualmente i documenti contenenti effettivi segreti tecnici o commerciali e spiegare perché tali esigenze prevalgano sull'interesse all'accesso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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