Ordinanza n. 109/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. 536/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, n. 536/2026, che aveva accolto parzialmente il ricorso di primo grado e dichiarato l'inefficacia del contratto di appalto stipulato il 18 dicembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Università degli Studi di Palermo ha proposto appello principale contro la sentenza del TAR Sicilia n. 536/2026 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Nel giudizio si è costituita I.L.C. Group s.r.l. e Asem s.r.l. ha proposto appello incidentale. Dalla motivazione emerge che la controversia presenta variegate questioni da approfondire nella sede propria del merito. È stato ritenuto dirimente, allo stato cautelare, l'avvenuto avvio dell'esecuzione del contratto di appalto stipulato il 18 dicembre 2025, contratto del quale la sentenza impugnata aveva dichiarato l'inefficacia.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'istanza cautelare proposta dall'Università e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, in considerazione dell'avvenuto avvio dell'esecuzione del contratto e della necessità di riservare al giudizio di merito l'approfondimento delle articolate questioni controverse. La sospensione cautelare incide sull'esecutività della sentenza del TAR, compresa la dichiarazione di inefficacia del contratto, senza definire il merito dell'appello né le questioni agitate dalle parti. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare proposta in appello; il giudice ha accolto l'istanza e sospeso l'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, l'avvenuto avvio dell'esecuzione di un contratto dichiarato inefficace dalla sentenza di primo grado può costituire elemento dirimente per sospendere l'esecutività della sentenza, quando le questioni controverse richiedano un approfondimento riservato al giudizio di merito.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare con sospensione dell'esecutività della sentenza non definisce il merito dell'appello né comporta, da solo, una definitiva valutazione sulla legittimità dell'affidamento o sull'efficacia del contratto.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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