Sentenza n. 32/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n.118/2025, emessa nel giudizio R.G. n.929/2024 del Tribunale di Pescara Sezione Lavoro, pubblicata in data13.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per l'importo nominale di euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, con cui era stato condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditarle sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione. Il Ministero si è costituito e ha dedotto l'insussistenza di un presupposto dell'azione di ottemperanza, sostenendo che la ricorrente si sarebbe limitata a notificare la sentenza munita di attestazione di conformità senza formulare un'espressa domanda di esecuzione e senza previa diffida ad adempiere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e la mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha respinto la deduzione ministeriale secondo cui sarebbe stata necessaria una previa diffida o un'espressa domanda ulteriore rispetto alla notificazione del titolo, poiché l'art. 114, comma 1, c.p.a. consente di proporre l'azione di ottemperanza anche senza previa diffida. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario accreditando sulla Carta Elettronica del Docente l'importo riconosciuto, con gli accessori indicati nel titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, da insediarsi per l'ulteriore termine di 60 giorni. Non ha applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerati l'importo contenuto e la produzione di interessi prevista dal titolo. Ha condannato il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre contributo unificato, accessori e distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per i profili di eventuale danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
L'azione per l'ottemperanza può essere proposta anche senza previa diffida.
La previa diffida ad adempiere non costituisce presupposto necessario per proporre il giudizio di ottemperanza.
art. 115, comma 3, c.p.a.
Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La manifesta fondatezza della domanda consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata, in ragione dell'importo contenuto da corrispondere e della produzione di interessi prevista dal titolo esecutivo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il termine di 120 giorni è ritenuto applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne pecuniarie.
art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio della Carta Elettronica del Docente, sul quale verteva la condanna da eseguire.
art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990
L'amministrazione non può giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale dello stesso Ministero chiamato in giudizio.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza può essere proposta anche senza previa diffida ad adempiere, sicché la diffida non costituisce condizione o presupposto necessario dell'azione prevista dall'art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, in quanto l'art. 115, comma 3, c.p.a. esclude tale requisito.
- L'amministrazione non può sottrarsi all'esecuzione di un giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente al medesimo Ministero, quando l'amministrazione ministeriale sia stata individuata quale destinataria dell'obbligo conformativo o di pagamento.
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