Cassazione Penale, Ordinanza n. 07330/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 28/03/2025. Dal testo emerge solo che i primi due motivi erano diretti a contestare l'accertata correlazione della condotta minacciosa con l'esercizio dell'attività d'ufficio e la finalizzazione della condotta all'ostacolo di tale attività. La Corte ha però rilevato che tali doglianze erano formulate in modo del tutto generico, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere censure specifiche e puntuali: la mera contestazione generica della motivazione, senza confronto analitico con le ragioni della decisione impugnata, determina l'inammissibilità.
- Quando i motivi di ricorso si limitano a negare in modo apodittico la correlazione tra la condotta minacciosa e l'esercizio dell'attività d'ufficio, senza evidenziare un reale vizio logico o giuridico della sentenza, la doglianza è inammissibile.
- La genericità del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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