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Ordinanza

Ordinanza n. 1205/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 320/2025 resa a definizione del procedimento n. R.G. 2022/2024, dal Tribunale Ordinario di Messina - Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.02.2025 e notificata in pari data.

Giustizia amministrativa202502573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Messina, Sezione lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Messina, Sezione lavoro, resa in materia lavoristica e pubblicata il 5 febbraio 2025. Il TAR ha rilevato d'ufficio che la notificazione del ricorso era stata effettuata presso la casella PEC dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, anziché presso quella dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, competente per il Ministero resistente. Poiché l'Amministrazione non si è costituita, non si è verificata alcuna sanatoria della notificazione nulla. La questione riguarda quindi la regolarità della notificazione del ricorso e la necessità di rinnovarla nel rispetto delle regole applicabili alle notificazioni alle amministrazioni dello Stato.

La decisione

Il TAR ha qualificato come nulla la notificazione del ricorso effettuata presso l'ufficio di un'Avvocatura distrettuale diversa da quella territorialmente competente. In applicazione degli artt. 41, comma 3, e 44, commi 3 e 4, c.p.a., ha assegnato alla ricorrente quindici giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per rinnovare la notificazione presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania e ulteriori sette giorni per depositare la prova dell'avvenuta notificazione. Il TAR ha avvertito che i termini assegnati dal giudice sono perentori ai sensi dell'art. 52, comma 1, c.p.a. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 10 settembre 2026 per il prosieguo; non è stata ancora decisa la domanda di ottemperanza né è stata regolata definitivamente la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 144, comma 1, c.p.c.

    La notificazione degli atti alle amministrazioni dello Stato deve essere eseguita secondo le regole speciali applicabili all'Avvocatura dello Stato competente.

  • art. 11, comma 3, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    La notificazione degli atti giudiziari alle amministrazioni dello Stato deve essere effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato competente.

  • art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260

    La disposizione è richiamata quale fonte del testo dell'art. 11, comma 3, r.d. n. 1611/1933 applicabile alla notificazione alle amministrazioni dello Stato.

  • art. 10, comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103

    Estende espressamente ai giudizi amministrativi la disciplina richiamata sulle notificazioni alle amministrazioni dello Stato.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    Impone il rispetto delle modalità di notificazione del ricorso e consente, in caso di notificazione nulla, la rinnovazione nel termine assegnato dal giudice.

  • art. 44, commi 3 e 4, c.p.a.

    Disciplina le conseguenze della nullità della notificazione del ricorso e la possibilità di rinnovarla.

  • art. 52, comma 1, c.p.a.

    I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori

    Il termine assegnato per la rinnovazione della notificazione e quello per il deposito della relativa prova sono perentori.

Massime di principio

  • La notificazione di un ricorso contro un'amministrazione dello Stato effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente incompetente è nulla e non può considerarsi validamente eseguita presso una diversa sede dell'Avvocatura dello Stato.
  • Quando la notificazione del ricorso è nulla e l'amministrazione intimata non si costituisce, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione secondo le modalità prescritte, prima di definire il giudizio nel merito o sull'ottemperanza.
  • I termini assegnati dal giudice amministrativo per rinnovare la notificazione del ricorso e per depositare la prova dell'adempimento sono, salvo diversa previsione, perentori.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

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