Cassazione Penale, Sentenza n. 4542/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 582 c.p., per presunta insussistenza del reato di lesioni alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, del teste Marchetti e del referto medico; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 635, comma secondo, n.1 c.p., e alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p., deducendo che il danno al veicolo sarebbe avvenuto in un'area chiusa/riservata (parcheggio con sbarra) e quindi l'aggravante non dovrebbe ricorrere; (3) violazione in relazione all'art. 62-bis c.p. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; (4) violazione in relazione agli artt. 157-161 c.p. per mancata verifica del decorso del termine massimo di prescrizione.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Ha ritenuto non manifestamente infondati i motivi relativi all'insussistenza certa delle lesioni (referto medico e testimonianza indicano spinte reciproche, abrasione lieve e stato ansioso) e all'incertezza circa la sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n.7 c.p. (la presenza della sbarra e la natura del parcheggio non chiariscono l'effettiva esposizione alla pubblica fede o la presenza/saltuarietà della sorveglianza). Considerato il termine massimo di prescrizione indicato (anni 7 mesi 6) e la data di consumazione (15/04/2014), in assenza di sospensioni il termine risultava decorso il 15/10/2021. Per gli effetti civili la sentenza è stata annullata e rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Riferito al reato di lesioni personali; la Corte valuta che, alla luce delle emergenze probatorie (referto medico e testimonianze), l'esistenza di lesioni significative è dubbia, contribuendo al ragionamento sulla prescrizione.
art. 635 cod. pen., comma secondo, n.1
Riferito al reato di danneggiamento aggravato (nella formulazione contestata); la sentenza discute la qualificazione aggravata in relazione al luogo in cui era custodito il veicolo danneggiato.
art. 625 cod. pen., n.7
Aggravante relativa alla condizione di esposizione alla pubblica fede del bene danneggiato: la Corte ricorda che non conta solo la natura pubblica/privata del luogo, ma se la cosa è in pratica esposta alla pubblica fede per libero accesso o sorveglianza saltuaria; nel caso concreto la circostanza non è chiarita sufficientemente.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente denunciava la mancata concessione delle attenuanti generiche, ma la decisione finale si è concentrata sulla prescrizione e sulle questioni probatorie.
artt. 157-161 cod. pen.
Norme sulla prescrizione: la Corte ha applicato l'art. 161 c.p. nel calcolo del termine massimo di prescrizione (anni 7 mesi 6 per le fattispecie qui contestate) e, constatata l'assenza di sospensioni, ha ritenuto decorso il termine alla data indicata, determinando l'estinzione del reato.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di motivazione e violazione di legge; il ricorso è stato formulato anche sotto tali profili e la Corte ne ha ritenuto non manifestamente infondati alcuni, in particolare quelli attinenti alla valutazione probatoria e all'aggravante.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di impugnazione in cassazione: il ricorso è stato enunciato nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. e la Corte ha ammesso l'esame dei motivi rilevanti.
Massime di principio
- Quando la documentazione medica e le testimonianze mostrano danni lievi e contrastanti (es. abrasioni minime, stato ansioso, reciproche spinte), la qualificazione del reato di lesioni può risultare incerta e favorire l'eccezione di prescrizione se i termini sono maturi.
- Il calcolo della prescrizione va effettuato a partire dalla data di consumazione del reato e tenendo conto di eventuali sospensioni; in difetto di elementi che provino la sospensione, la pronuncia può essere annullata per estinzione del reato per prescrizione.
- L'aggravante per la condizione di esposizione alla pubblica fede non dipende unicamente dalla natura pubblica o privata del luogo ma dall'effettiva esposizione e dalla possibilità di libero accesso o dalla presenza/sorveglianza saltuaria; elementi come una sbarra non sono di per sé dirimenti senza ulteriori accertamenti.
- La presenza di una sentenza di condanna dell'altra parte per fatti collegati può rafforzare la linea difensiva basata sulla reciprocità della lite e influire sulla valutazione complessiva della responsabilità e sulla decisione sulla prescrizione.
- Se la Cassazione annulla per prescrizione gli effetti penali, gli effetti civili possono rimanere da rivedere e la vicenda può essere rimessa al giudice civile per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese civili.
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