Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4542/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in quattro motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 582 c.p., per presunta insussistenza del reato di lesioni alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, del teste Marchetti e del referto medico; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 635, comma secondo, n.1 c.p., e alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p., deducendo che il danno al veicolo sarebbe avvenuto in un'area chiusa/riservata (parcheggio con sbarra) e quindi l'aggravante non dovrebbe ricorrere; (3) violazione in relazione all'art. 62-bis c.p. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; (4) violazione in relazione agli artt. 157-161 c.p. per mancata verifica del decorso del termine massimo di prescrizione.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Ha ritenuto non manifestamente infondati i motivi relativi all'insussistenza certa delle lesioni (referto medico e testimonianza indicano spinte reciproche, abrasione lieve e stato ansioso) e all'incertezza circa la sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n.7 c.p. (la presenza della sbarra e la natura del parcheggio non chiariscono l'effettiva esposizione alla pubblica fede o la presenza/saltuarietà della sorveglianza). Considerato il termine massimo di prescrizione indicato (anni 7 mesi 6) e la data di consumazione (15/04/2014), in assenza di sospensioni il termine risultava decorso il 15/10/2021. Per gli effetti civili la sentenza è stata annullata e rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Riferito al reato di lesioni personali; la Corte valuta che, alla luce delle emergenze probatorie (referto medico e testimonianze), l'esistenza di lesioni significative è dubbia, contribuendo al ragionamento sulla prescrizione.

  • art. 635 cod. pen., comma secondo, n.1

    Riferito al reato di danneggiamento aggravato (nella formulazione contestata); la sentenza discute la qualificazione aggravata in relazione al luogo in cui era custodito il veicolo danneggiato.

  • art. 625 cod. pen., n.7

    Aggravante relativa alla condizione di esposizione alla pubblica fede del bene danneggiato: la Corte ricorda che non conta solo la natura pubblica/privata del luogo, ma se la cosa è in pratica esposta alla pubblica fede per libero accesso o sorveglianza saltuaria; nel caso concreto la circostanza non è chiarita sufficientemente.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente denunciava la mancata concessione delle attenuanti generiche, ma la decisione finale si è concentrata sulla prescrizione e sulle questioni probatorie.

  • artt. 157-161 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione: la Corte ha applicato l'art. 161 c.p. nel calcolo del termine massimo di prescrizione (anni 7 mesi 6 per le fattispecie qui contestate) e, constatata l'assenza di sospensioni, ha ritenuto decorso il termine alla data indicata, determinando l'estinzione del reato.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di motivazione e violazione di legge; il ricorso è stato formulato anche sotto tali profili e la Corte ne ha ritenuto non manifestamente infondati alcuni, in particolare quelli attinenti alla valutazione probatoria e all'aggravante.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di impugnazione in cassazione: il ricorso è stato enunciato nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. e la Corte ha ammesso l'esame dei motivi rilevanti.

Massime di principio

  • Quando la documentazione medica e le testimonianze mostrano danni lievi e contrastanti (es. abrasioni minime, stato ansioso, reciproche spinte), la qualificazione del reato di lesioni può risultare incerta e favorire l'eccezione di prescrizione se i termini sono maturi.
  • Il calcolo della prescrizione va effettuato a partire dalla data di consumazione del reato e tenendo conto di eventuali sospensioni; in difetto di elementi che provino la sospensione, la pronuncia può essere annullata per estinzione del reato per prescrizione.
  • L'aggravante per la condizione di esposizione alla pubblica fede non dipende unicamente dalla natura pubblica o privata del luogo ma dall'effettiva esposizione e dalla possibilità di libero accesso o dalla presenza/sorveglianza saltuaria; elementi come una sbarra non sono di per sé dirimenti senza ulteriori accertamenti.
  • La presenza di una sentenza di condanna dell'altra parte per fatti collegati può rafforzare la linea difensiva basata sulla reciprocità della lite e influire sulla valutazione complessiva della responsabilità e sulla decisione sulla prescrizione.
  • Se la Cassazione annulla per prescrizione gli effetti penali, gli effetti civili possono rimanere da rivedere e la vicenda può essere rimessa al giudice civile per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese civili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.