Cassazione Penale, Ordinanza n. 21168/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, per i motivi oggi riproposti, vi era stata espressa rinuncia nel grado precedente, come attestato a verbale di udienza; di conseguenza non è consentito dedurre in sede di legittimità doglianze oggetto di rinuncia nel giudizio antecedente. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello lamentando l'omessa pronuncia su alcuni motivi di gravame: richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e conversione della pena detentiva in pena pecuniaria corrispondente. Dal testo emerge però che, nel giudizio di merito, il difensore aveva espressamente rinunciato a tutti i motivi di appello salvo quello relativo alla mera riduzione della pena, poi accolto. In cassazione si è quindi contestata una decisione di merito che, secondo il ricorrente, non avrebbe esaminato tali profili residui.
Norme richiamate
Norma invocata dal ricorrente per ottenere la declaratoria di particolare tenuità del fatto; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché i relativi motivi risultavano rinunciati nel grado precedente.
Cassa delle ammende
È disposta la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Non possono essere dedotti in cassazione motivi di ricorso rispetto ai quali, nel precedente grado di giudizio, sia intervenuta espressa rinuncia da parte della difesa.
- La rinuncia ai motivi di appello, risultante dal verbale di udienza, preclude la possibilità di riproporre le medesime doglianze in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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