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Sentenza

Sentenza n. 812/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 813/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.07.2024.

Giustizia amministrativa202501980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Modena, Sezione Lavoro, n. 813/2024, relativa all'accredito del bonus della carta docente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 813/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Tuttavia, al momento della proposizione del ricorso, il credito risultava già soddisfatto: l'accredito del bonus della carta docente era infatti avvenuto il 3 dicembre 2025, mentre il ricorso era stato depositato il 24 dicembre 2025. Il ricorrente non ha contestato tale circostanza, documentata dall'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso di ottemperanza perché, alla data della sua proposizione, il credito derivante dalla sentenza era già stato integralmente soddisfatto mediante l'accredito del bonus della carta docente. La circostanza è stata ritenuta provata sulla base della documentazione depositata dal Ministero e della mancata contestazione da parte del ricorrente, anche ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero, liquidate in 400 euro, oltre spese generali e oneri accessori, e al mantenimento a proprio carico del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata contestazione della documentazione amministrativa relativa all'avvenuto accredito ha consentito al giudice di ritenere provata la circostanza dell'intervenuto soddisfacimento del credito.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è privo di oggetto quando, prima della proposizione del ricorso, l'obbligazione risultante dal giudicato sia già stata integralmente adempiuta dall'amministrazione.
  • L'avvenuto adempimento dell'obbligazione amministrativa può essere provato mediante documentazione depositata dall'amministrazione e mancata contestazione della controparte, secondo il principio di non contestazione richiamato dall'art. 64 c.p.a.
  • La proposizione di un ricorso per ottemperanza dopo l'integrale soddisfacimento del credito giustifica il rigetto della domanda e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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