Cassazione Penale, Sentenza n. 27099/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica autorità)
La controversia
La Corte d'appello aveva accolto la richiesta di estradizione formulata dall'Autorità giudiziaria della Confederazione elvetica nei confronti di un cittadino moldavo e rumeno, per fatti qualificati come delitti contro il patrimonio e la pubblica sicurezza consistiti in assalti a sportelli bancari automatici mediante esplosivo, commessi in Svizzera tra novembre 2024 e aprile 2025. Il ricorrente contestava la decisione con cinque motivi: 1) travisamento della prova, sostenendo che le tracce di DNA gli erano state attribuite solo per l'episodio di Buchs del febbraio 2025 e non anche per Zizers del dicembre 2024, mentre per quest'ultimo i riscontri derivavano solo dalle dichiarazioni del coindagato; negava inoltre che vi fossero tracce genetiche a Tiers; 2) violazione dell'art. 12 della Convenzione europea di estradizione per mancata adeguata delibazione degli atti e per l'assenza del referto di estrazione del DNA o di una perizia; 3) vizio motivazionale sulla prova genetica per mancanza di documentazione sul rispetto dei protocolli di repertazione, conservazione e analisi dei campioni; 4) violazione dell'art. 12 della Convenzione europea di estradizione perché la domanda non sarebbe stata corredata da documentazione scientifica sufficiente a rendere specifici i fatti; 5) violazione dell'art. 705, comma 2, c.p.p. e dell'art. 5 CEDU per il mancato controllo sostanziale sulle garanzie offerte dalla Svizzera, in particolare sul diritto di accesso e contestazione degli elementi a carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato perché la Corte d'appello aveva svolto la sommaria delibazione richiesta dall'art. 705 c.p.p. e aveva individuato negli atti elementi indiziari specifici a carico dell'estradando, tra cui la descrizione dei fatti, l'ammissione di responsabilità del coindagato e le tracce genetiche rinvenute sui luoghi degli episodi di Buchs e del 29/12/2024. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, trattandosi di censure che pretendevano valutazioni eccedenti la verifica sommaria consentita nella procedura estradizionale e, in parte, proposte per la prima volta in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo per la sua assoluta genericità e per la mancanza di specifiche allegazioni. Il ricorso è quindi stato complessivamente respinto/inammissibile nei motivi, con conferma della decisione favorevole all'estradizione.
Norme richiamate
L'autorità giudiziaria italiana, nel procedimento estradizionale, non deve limitarsi a un controllo formale della documentazione, ma deve compiere una sommaria delibazione degli atti per verificare l'esistenza di elementi a carico dell'estradando nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente.
art. 12 della Convenzione europea di estradizione del 1957
La richiesta di estradizione deve essere corredata da una documentazione sufficiente a rendere specifici i fatti e a supportare la valutazione degli elementi a carico; la doglianza difensiva è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui pretendeva un apprezzamento oltre la verifica sommaria.
art. 5 CEDU
Invocato in relazione alle garanzie fondamentali dell'accusato nello Stato richiedente; la censura è stata ritenuta generica e non supportata da specifiche allegazioni.
Massime di principio
- Nel procedimento di estradizione passiva, il giudice italiano deve svolgere una sommaria delibazione sostanziale degli atti, non un mero controllo cartolare, verificando se la documentazione consenta di apprezzare l'esistenza di elementi indiziari a carico dell'estradando.
- Le doglianze che contestano il contenuto probatorio della richiesta di estradizione sono inammissibili quando mirano a una rivalutazione analitica delle prove o introducono per la prima volta in cassazione questioni che richiederebbero accertamenti eccedenti la verifica sommaria consentita.
- La richiesta di estradizione può ritenersi adeguatamente supportata quando il mandato o la documentazione allegata descrivano in modo specifico i fatti e riportino elementi oggettivi e dichiarativi idonei a fondare un quadro indiziario nei confronti della persona richiesta.
- Le censure relative alla mancata considerazione delle garanzie offerte dallo Stato richiedente devono essere specifiche e argomentate; la mera evocazione di violazioni dei diritti difensivi non basta a fondare il ricorso.
- Nel giudizio di cassazione avverso decisioni in materia estradizionale, motivi generici o non correlati puntualmente alla motivazione della corte territoriale sono inammissibili.
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