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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17623/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, con istanza di riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 217 R.D. n. 267/1942; il ricorrente ha sostenuto che la contabilità fosse stata affidata a studi professionali (Aldeghi, poi Trusso) e ha prodotto documenti quali verbale assembleare 2006, richiesta di archiviazione 2013 e mandato professionale gennaio 2012. (2) violazione di legge e vizio di motivazione sugli artt. 62-bis e 133 c.p. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che il giudice abbia dato peso a precedenti penali risalenti omettendo di valutare il comportamento post delictum.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Richiamando la precedente pronuncia (sentenza n. 47284/2024) e la motivazione fornita dalla Corte di appello in sede di rinvio, ha ritenuto provata la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per omessa consegna delle scritture contabili finalizzata a occultare condotte distrattive; ha considerato inidonee le prove difensive (le negazioni degli studi professionali e i documenti prodotti) a dimostrare l'avvenuta consegna. Quanto alle attenuanti generiche, il rigetto è stato ritenuto legittimo e adeguatamente motivato in ragione della condanna irrevocabile per bancarotta patrimoniale e dei precedenti penali. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; resta ferma la condanna di merito (pena definitiva confermata come in precedenza, con riferimento alla sentenza di appello e al giudice di primo grado).

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - art. 219, comma 2, n. 1

    art. 219, comma 2, n. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    Norma richiamata come aggravante applicata ai reati di bancarotta fraudolenta contestati all'imputato

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - art. 217

    art. 217 R.D. n. 267/1942

    Articolo invocato dal ricorrente per una possibile riqualificazione della condotta (bancarotta semplice); la Corte ha ritenuto però sussistente la specifica bancarotta documentale con finalità occultativa

  • Codice penale - artt. 62-bis e 133

    Richiamati in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego motivandolo con la condanna irrevocabile precedente e i precedenti penali

  • Giurisprudenza della stessa Corte - Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023 (Di Pietra, Rv. 284304 - 01)

    Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023

    Principio secondo cui lo scopo di arrecare danno ai creditori tramite omissione delle scritture può essere desunto dalla ricostruzione complessiva della vicenda e dalle circostanze che evidenziano la finalizzazione occultativa dell'omissione

  • Cassazione - sentenza n. 47284 del 24/10/2024

    sent. n. 47284 del 24/10/2024

    Decisione che aveva parzialmente accolto un precedente ricorso annullando con rinvio la qualificazione relativa alla bancarotta documentale; la sentenza di rinvio ha indicato gli elementi che dovevano essere chiariti, oggetto della valutazione successiva della Corte d'appello

Massime di principio

  • L'omessa consegna o la irregolare tenuta delle scritture contabili può integrare la bancarotta fraudolenta documentale quando la mancata disponibilità dei documenti sia finalizzata a impedire la ricostruzione del patrimonio o dei movimenti aziendali e a occultare condotte distrattive; tale finalità può essere desunta nel complesso probatorio e dalla valutazione delle circostanze.
  • La mera produzione di documenti che attesterebbero un affidamento della contabilità a terzi non è automaticamente decisiva: se i professionisti indicati negano di aver svolto l'incarico e la prova non risulta pienamente dimostrata, la ricostruzione probatoria del giudice di merito può ritenere non avvenuta la consegna.
  • La valutazione della motivazione della Corte territoriale è soggetta a controllo limitato in Cassazione: gli apprezzamenti sulla credibilità e sulle scelte probatorie sono confermati salvo vizi logici, contraddizionii o violazioni di legge evidenti.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è esercizio discrezionale del giudice di merito; può essere escluso se sussistono condanne irrevocabili e precedenti penali rilevanti, a meno che non siano prodotti elementi concreti e specifici sul comportamento post delictum idonei a modificarne la valutazione.
  • In casi analoghi, la difesa deve produrre prove documentali chiare e opponibili (ad es. attestazioni dei professionisti, registrazioni ufficiali, documentazione fiscale continua) per dimostrare la reale affidamento o consegna delle scritture contabili; elementi indiziari o riferimenti generici rischiano di essere insufficienti.

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