Cassazione Penale, Sentenza n. 5217/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per percosse, minaccia e violenza privata. Ha dedotto due motivi: 1) nullità per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio d'appello al difensore, poiché la notifica era stata trasmessa ad un indirizzo PEC errato (avv.giuseppecalabro@pec.it invece di pinucciocalabro@pec.giuffre.it), con conseguente ricezione tardiva (4/4/2022) delle conclusioni del P.G. e impossibilità di chiedere la trattazione orale; il difensore aveva eccepito la nullità il giorno 8/4/2022 senza ottenere risposta dalla Corte territoriale; 2) censure di vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla decisione di responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha accertato l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello e qualificato tale omissione come nullità di ordine generale intermedio. Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Messina per il prosieguo del procedimento. Le doglianze sulla motivazione della sentenza di merito sono risultate assorbite dalla nullità processuale.
Norme richiamate
Decreto-legge 28/10/2020, n. 137, convertito con legge 18/12/2020, n. 176, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla trasmissione telematica degli atti e delle conclusioni del Pubblico Ministero nelle cause civili e penali; nel caso ha consentito la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale al fine del loro inserimento nel fascicolo telematico.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020 (Rossetti, Rv. 279037 - 01)
Principio di diritto secondo cui l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello determina una nullità di ordine generale intermedio; tale nullità è idonea a far annullare la sentenza impugnata quando la mancata notifica sia documentata e rilevata.
Massime di principio
- L'omessa o viziata notifica del decreto di citazione a giudizio per la fase d'appello, compresa la trasmissione a un indirizzo PEC errato, costituisce spesso una nullità di ordine generale suscettibile di annullamento della sentenza di merito.
- Se la notificazione difettosa ha impedito al difensore di esercitare diritti processuali temporaneamente rilevanti (es. richiesta di trattazione orale), ciò rafforza la rilevanza della nullità e la sua idoneità ad annullare il giudizio.
- La parte difesa deve eccepire tempestivamente la nullità (deposito e comunicazione al collegio non appena rilevata) e conservare documentazione che dimostri l'errata destinazione della notifica (ricevute PEC, indirizzi indicati negli atti).
- Quando la nullità formale è accertata, le censure di merito sulla motivazione possono rimanere assorbite e il processo viene rimesso alla corte territoriale per il prosieguo: in pratica l'annullamento comporta riapertura del giudizio di appello.
- Per i difensori è fondamentale verificare e aggiornare gli indirizzi PEC nelle iscrizioni a ruolo e negli atti processuali, e sollevare immediatamente eccezioni se la notifica risulta inesatta.
- I giudici di merito devono esaminare e motivare le eccezioni di nullità processuale; l'omessa risposta del giudice a eccezioni formali rilevanti non è di per sé ostativa all'intervento della Corte di legittimità.
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