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Sentenza

Sentenza n. 2/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento di diniego prot. n. MIC|MIC_DG-ABAP_SERVII| -OMISSIS-|-OMISSIS-, avente ad oggetto “Richiesta premio di rinvenimento ex art. 90, 92 e 93 D.Lgs. n. 42/2004. Istante – Sig. -OMISSIS-”, a firma del Direttore generale e del Dirigente del Servizio II della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio; - “ove occorrer possa”, della nota prot. n. MIC|MIC_DGABAP_SERVII|-OMISSIS-|-OMISSIS-, a firma del Direttore generale e del Dirigente del Servizio II della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio; - “ove occorrer possa”, della nota prot. n° MIC|MIC_SABAP-SS|-OMISSIS-|-OMISSIS-, a firma della Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro; - sempre “ove occorrer possa”, per l’annullamento e/o la disapplicazione della circolare del Ministero della cultura n. 29 del 18 giugno 2021, nella parte in cui esclude dalla qualifica di fortuiti i ritrovamenti avvenuti con metal detector; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque ad essi connessi, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202400752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del premio di rinvenimento previsto dagli artt. 92 e 93 d.lgs. 42/2004, unitamente agli atti presupposti e alla circolare ministeriale n. 29 del 18 giugno 2021 nella parte relativa all'uso del metal detector

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva rinvenuto, durante un'immersione subacquea, un deposito di numerose monete romane e reperti ceramici, aveva effettuato la denuncia entro il termine previsto e aveva provveduto alla consegna e alla temporanea conservazione dei reperti secondo le indicazioni della Soprintendenza. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 92 e 93 d.lgs. 42/2004, del principio di legalità, nonché eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza e illogicità e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la scoperta fosse fortuita perché il metal detector sarebbe stato utilizzato solo dopo il rinvenimento, che comunque l'uso dello strumento non avrebbe valore automaticamente escludente della fortuità, che le relazioni della Soprintendenza avrebbero confermato la casualità della scoperta, che la conoscenza pregressa dell'area da parte del padre fosse irrilevante, che l'assenza di denuncia penale escludesse l'intenzionalità della ricerca e che l'amministrazione avesse violato i termini procedimentali indicati nella circolare ministeriale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto pacifici la tempestiva denuncia della scoperta e il corretto adempimento degli obblighi di conservazione e consegna, ma ha escluso il carattere fortuito del ritrovamento. La fortuità richiede una scoperta avvenuta per caso, non prevista né prevedibile. Nel caso concreto, il ricorrente aveva portato con sé e utilizzato un metal detector durante immersioni effettuate in un'area nella quale erano noti reperti ceramici e dunque potenzialmente caratterizzata da relitti. Il verbale di consegna riferiva inoltre che egli stava effettuando verifiche con il metal detector e con un compressore. Tali elementi consentivano di ritenere che l'attività fosse teleologicamente orientata alla ricerca di beni culturali. Il Collegio ha precisato che l'uso del metal detector non esclude di per sé e automaticamente la fortuità: lo strumento può essere impiegato per finalità diverse dalla ricerca archeologica. Tuttavia, il ricorrente non aveva fornito elementi oggettivi idonei a spiegare una diversa finalità dell'uso dello strumento, sicché non aveva superato la presunzione relativa di intenzionalità di ricerca valorizzata dall'amministrazione. Il diniego non era quindi fondato su un automatismo derivante dalla circolare, ma su una valutazione concreta e motivata degli elementi disponibili. Sono state ritenute non decisive la relazione che riferiva l'assenza di un intento archeologico, le indicazioni relative alla visibilità delle monete, gli articoli giornalistici e la mancata denuncia penale, poiché quest'ultima non impedisce di qualificare amministrativamente la scoperta come non fortuita. La relazione di servizio non aveva accertato la fortuità, ma documentava attività istruttorie finalizzate alla gestione del procedimento. La censura relativa ai termini procedimentali è stata respinta perché, in assenza di qualificazione espressa come perentori e di previsione univoca delle conseguenze, tali termini dovevano considerarsi ordinatori e il loro mancato rispetto non produceva effetti invalidanti. Spese compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 90 d.lgs. 42/2004

    Il testo della disposizione non è riportato integralmente.

    La denuncia della scoperta e la temporanea conservazione dei beni costituiscono presupposti collegati al riconoscimento del premio; la scoperta deve inoltre essere fortuita.

  • art. 92, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004

    Il premio per il ritrovamento di beni culturali spetta allo scopritore fortuito che ne abbia fatto denuncia, entro ventiquattro ore, alle autorità competenti e abbia provveduto alla loro temporanea conservazione.

    Il premio presuppone cumulativamente la natura fortuita della scoperta, la denuncia tempestiva e la temporanea conservazione dei reperti.

  • art. 93, comma 2, d.lgs. 42/2004

    Il testo della disposizione non è riportato integralmente.

    Disciplina il pagamento dell'acconto del premio richiesto dallo scopritore.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il testo della disposizione non è riportato integralmente.

    È stato applicato dall'amministrazione mediante comunicazione del preavviso di diniego, consentendo al richiedente di presentare controdeduzioni.

  • art. 175, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004

    chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione

    La mancata instaurazione di un procedimento penale per tale fattispecie non impedisce all'amministrazione di qualificare la scoperta come non fortuita ai fini del premio.

  • art. 361, comma 1, c.p.

    Il testo della disposizione non è riportato integralmente.

    Il TAR ha escluso, sulla base degli atti, un ulteriore obbligo di denuncia a carico dell'amministrazione, poiché la notizia di reato era già stata acquisita dalla stazione dei Carabinieri.

Massime di principio

  • Il premio per il ritrovamento di beni culturali richiede non solo la denuncia entro ventiquattro ore e la temporanea conservazione dei reperti, ma anche che la scoperta sia realmente fortuita, ossia avvenuta per caso e senza essere prevista o prevedibile.
  • L'impiego di un metal detector non esclude automaticamente il carattere fortuito della scoperta, poiché lo strumento può essere usato per finalità diverse dalla ricerca archeologica; tuttavia, in presenza di ulteriori elementi oggettivi, il suo utilizzo può fondare una presunzione relativa di intenzionalità di ricerca, superabile dal richiedente mediante la prova di una diversa finalità.
  • La qualificazione della scoperta come non fortuita deve risultare da una valutazione concreta degli elementi del caso e non può essere fondata su un automatismo derivante da una circolare amministrativa.
  • L'assenza di denuncia o di procedimento penale per la ricerca archeologica non impedisce all'amministrazione di escludere, ai fini del premio amministrativo, il carattere fortuito della scoperta: la qualificazione amministrativa e la responsabilità penale operano su piani distinti.
  • I termini procedimentali privi di espressa qualificazione come perentori e privi di una previsione univoca sulle conseguenze del loro superamento sono ordinatori e la loro violazione non determina, di regola, l'invalidità del provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieArcheologia e vincoli archeologiciPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTermini del procedimento

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