Cassazione Penale, Ordinanza n. 38489/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva affermato la sua responsabilità per rapina. Con l'unico motivo ha censurato la motivazione della decisione di merito, sostenendo che fosse illogica e fondata su una ricostruzione dei fatti diversa da quella emergente dagli atti, lamentando in sostanza una diversa lettura dei dati processuali e una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova, in particolare della persona offesa rispetto alla versione dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza di merito era sorretta da motivazione logica e adeguata, avendo valorizzato la versione della persona offesa, ritenuta coerente e attendibile, nonché gli accertamenti della polizia giudiziaria e degli operatori del 118 intervenuti sul posto. All'imputato sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
norma incriminatrice del reato contestato, richiamata quale base della dichiarazione di responsabilità.
art. 616 c.p.p.
è implicita la disciplina sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, applicata con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito, né una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione non può risolversi nel confronto con possibili modelli argomentativi estranei alla sentenza impugnata, ma riguarda solo la tenuta logica e giuridica della decisione.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa e delle altre fonti di prova, se sorretta da motivazione logica e coerente, è insindacabile in cassazione.
- Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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