Sentenza n. 1587/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Questura di Palermo sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno, presentata il 28 aprile 2025 e reiteratamente sollecitata il 4 luglio, il 14 ottobre e il 15 dicembre 2025. Il ricorrente aveva ottenuto un permesso per lavoro stagionale, successivamente scaduto, e aveva incontrato difficoltà nella presentazione della domanda tramite kit postale e nell'ottenimento di un appuntamento presso gli uffici di polizia. La Questura aveva comunicato soltanto che l'interessato avrebbe potuto prendere appuntamento tramite il kit postale, senza pronunciarsi sull'istanza. L'amministrazione ha sostenuto, in una relazione depositata in giudizio, la presunta irricevibilità della domanda di rinnovo e la mancata formalizzazione dell'istanza di conversione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo irrilevante la prospettata irricevibilità dell'istanza e la contestazione della sua mancata formalizzazione. In presenza di una formale istanza del privato, l'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il caso limite di una domanda manifestamente pretestuosa. Nel caso concreto, la volontà del ricorrente di presentare l'istanza risultava documentata da molteplici comunicazioni e richieste. Il Ministero dell'Interno, tramite la Questura di Palermo, è stato quindi condannato a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia successiva, è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di lite sono state compensate. È stata inoltre confermata in via definitiva l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, subordinatamente alla permanenza dei relativi presupposti.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
La disposizione tutela l'interesse del privato a ottenere un provvedimento espresso e motivato entro il procedimento amministrativo; l'amministrazione deve pronunciarsi anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il caso di palese pretestuosità.
Massime di principio
- A fronte di un'istanza del privato che manifesti in modo riconoscibile la volontà di ottenere l'esercizio del potere amministrativo, la pubblica amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il limite delle istanze manifestamente pretestuose.
- La mancata formalizzazione dell'istanza secondo le modalità organizzative previste dall'amministrazione non esclude l'obbligo di provvedere quando la volontà dell'interessato di attivare il procedimento risulti documentalmente e inequivocabilmente da comunicazioni, richieste o solleciti.
- L'amministrazione non può sostituire la decisione espressa sull'istanza con una comunicazione meramente informativa sulle modalità di presentazione della domanda, quando il privato abbia già manifestato la volontà di ottenere una pronuncia amministrativa.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia, al fine di assicurare l'esecuzione dell'obbligo di conclusione del procedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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