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Sentenza

Sentenza n. 164/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento -del provvedimento di AGEA del -OMISSIS-(Prot. n. -OMISSIS-), emesso dal dirigente dell’Ufficio del contenzioso comunitario dell’organismo pagatore della stessa AGEA, adottato nei confronti del sig. -OMISSIS-, spedito in data -OMISSIS-e ricevuto dal destinatario il successivo -OMISSIS-; - di ogni eventuale ulteriore provvedimento premesso e/o conseguente e/o presupposto.

Giustizia amministrativa202400662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento AGEA di accertamento di un credito per indebita percezione di contributi comunitari relativi alla campagna tabacco 2002 e intimazione alla restituzione, con avviso di incameramento della polizza fideiussoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario di contributi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui AGEA aveva accertato a suo carico un credito di euro 7.584,20, oltre interessi, per indebita percezione di aiuti comunitari nel settore del tabacco e gli aveva intimato la restituzione della somma, prospettando anche l’incameramento della polizza fideiussoria e la deduzione del debito da futuri pagamenti. Ha dedotto, anzitutto, la nullità per difetto assoluto di attribuzione e comunque l’illegittimità dell’atto, sostenendo che AGEA non avrebbe avuto il potere di accertare autonomamente l’indebita percezione e di procedere al recupero mediante cauzione o compensazione. Ha inoltre dedotto violazione dell’obbligo di motivazione e difetto di istruttoria, poiché l’Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare l’imputazione penale, la sentenza di non luogo a procedere per prescrizione e una nota del Comando Carabinieri, senza svolgere un’autonoma valutazione degli elementi acquisiti né esaminare effettivamente le osservazioni difensive. Ha denunciato anche travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, sviamento e insussistenza dei presupposti, sostenendo che la consegna e la produzione del tabacco erano documentate, che le anomalie nei trasporti erano spiegabili con l’uso di depositi temporanei e che la sentenza penale non aveva accertato la sua responsabilità. Con un ulteriore motivo ha contestato la sussistenza dei presupposti per l’escussione della polizza fideiussoria. Infine, ha eccepito la prescrizione della pretesa, qualificata come risarcitoria da fatto illecito. Il giudizio era stato previamente definito quanto alla giurisdizione e alla competenza da precedenti pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, con rinvio al giudice amministrativo e successiva riassunzione davanti al TAR Umbria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inutilizzabile, perché tardiva, la memoria depositata dalla difesa erariale, in violazione del termine di trenta giorni liberi previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. Ha confermato che la controversia relativa al potere di AGEA di accertare l’indebita percezione e recuperare contributi comunitari rientra nella giurisdizione amministrativa, in conformità alla precedente sentenza del Consiglio di Stato. Ha invece dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il quarto motivo, concernente le condizioni di escussione della polizza fideiussoria, ritenendo che la controversia sulla garanzia riguardi un rapporto privatistico e spetti al giudice ordinario. Nel merito, ha respinto il primo motivo, riconoscendo ad AGEA il potere di accertare l’indebita percezione degli aiuti e di attivare le procedure di recupero. Ha accolto, nei limiti indicati, il secondo e il terzo motivo: la mera imputazione penale e una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione non dimostrano la specifica responsabilità del beneficiario né l’indebita percezione; AGEA avrebbe dovuto compiere un’autonoma e specifica valutazione del materiale istruttorio e delle deduzioni dell’interessato. Il provvedimento impugnato, invece, si fondava su richiami generali alla vicenda penale e sulla nota del Comando Carabinieri, senza spiegare gli elementi concreti posti a fondamento dell’accertamento e senza esaminare le circostanze dedotte dal ricorrente sulla produzione e consegna del tabacco. Il provvedimento è stato pertanto annullato per difetto di istruttoria e motivazione, restando assorbita la censura sulla prescrizione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione; la censura non è stata accolta.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione imponeva ad AGEA di esplicitare gli elementi concreti e le ragioni dell’accertamento dell’indebita percezione.

  • art. 10, lett. b), l. 241/1990

    Le osservazioni dell’interessato dovevano essere effettivamente valutate dall’Amministrazione.

  • art. 33 d.lgs. 228/2001

    Costituisce base del potere di AGEA di sospendere le erogazioni e, nell’ambito delle proprie competenze, accertare l’indebita percezione degli aiuti.

  • art. 5-ter regolamento CE n. 885/2006

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sui poteri di accertamento e recupero; la relativa violazione non è stata accolta.

  • art. 32 regolamento CE n. 1290/2005

    Richiamato dal ricorrente in relazione al recupero degli aiuti indebitamente percepiti; la censura è stata respinta.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine di trenta giorni liberi per il deposito delle memorie è stato ritenuto perentorio; la memoria tardiva della difesa resistente è stata dichiarata inutilizzabile.

  • art. 11 c.p.a.

    La domanda relativa all’escussione della polizza può essere riproposta davanti al giudice ordinario, munito di giurisdizione, nei termini e con le modalità previste dalla norma.

  • art. 2947 cod. civ.

    La questione della prescrizione è stata assorbita a seguito dell’annullamento del provvedimento.

Massime di principio

  • AGEA, quale organismo responsabile della gestione e del controllo degli aiuti della politica agricola comune, è competente ad accertare l’indebita percezione dei contributi comunitari e ad avviare le procedure per il recupero delle somme non dovute.
  • La mera imputazione penale non dimostra la commissione del reato né, di per sé, l’indebita percezione di contributi; l’Amministrazione può utilizzare gli atti dell’indagine penale e le sentenze dichiarative della prescrizione, ma deve compiere una autonoma valutazione del materiale istruttorio con riferimento alla specifica posizione del beneficiario.
  • Una sentenza penale di non luogo a procedere per prescrizione, priva di un accertamento specifico della responsabilità dell’interessato, non può essere richiamata in modo generico per ritenere definitivamente provata l’indebita percezione di un contributo.
  • Quando il destinatario formula osservazioni e allega elementi specifici idonei a spiegare o contestare le anomalie rilevate, l’Amministrazione deve esaminarli concretamente e darne conto nella motivazione; il mero richiamo alla presentazione delle controdeduzioni o l’adesione a valutazioni generiche di un organo segnalante non soddisfano gli obblighi di istruttoria e motivazione.
  • Le controversie relative all’accertamento amministrativo dell’indebita percezione di contributi rientrano nella giurisdizione amministrativa, mentre le controversie sull’escussione di una polizza fideiussoria, concernendo un rapporto privatistico e l’esercizio di un diritto fondato sul contratto di garanzia, spettano al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizionePartecipazione procedimentale

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