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Sentenza

Sentenza n. 630/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento - della determinazione n. 59 – prot. n. 639 del 28.01.2021 (doc. 1), con la quale il Vice Direttore del Centro regionale di programmazione della RAS, facendo proprie le risultanze istruttorie trasmesse dal soggetto attuatore - Banco di Sardegna S.p.A., ha autorizzato la concessione del finanziamento da parte del Fondo Emergenze Imprese Sardegna a favore della Sea Pro-ject, nella parte in cui non ha ammesso a finanziamento l'intera somma ri-chiesta (pari a € 800.000,00) e ne ha limitato l'erogazione all'inferiore som-ma di € 590.000,000; - per quanto occorre possa, delle risultanze istruttorie trasmesse dal Banco di Sardegna con nota prot n. 630 del 28.01.2021 (non conosciute) e fatte proprie dalla Ras nella determina conclusiva di concessione del finanzia-mento per un importo limitato rispetto alla domanda formulata dalla Sea Project S.r.l.; - sempre per quanto occorrer possa, della nota del 28 gennaio 2020 del di-rettore del Banco di Sardegna (Filiale di Sassari), nella parte in cui ha comunicato alla Sea Project l'esito dell'istruttoria e la riduzione del finanzia-mento concesso per € 210.000,00; - di ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto;

Giustizia amministrativa202100736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: concessione parziale di un finanziamento del Fondo Emergenze Imprese Sardegna, limitato a € 590.000 rispetto agli € 800.000 richiesti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione regionale che, recependo l'istruttoria del Banco di Sardegna quale soggetto attuatore, ha ammesso a finanziamento soltanto € 590.000, escludendo € 210.000 destinati al rimborso di un prestito erogato da un socio. Ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto parziale; la violazione dell'avviso pubblico e dei regolamenti europei richiamati; l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e falsità dei presupposti; nonché la violazione dei principi di buona fede e correttezza, sostenendo che la successiva proposta di destinare la somma all'acquisto di un capannone avrebbe dovuto essere considerata dall'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, ritenendo che il preavviso di rigetto non si applichi alle procedure concorsuali, di evidenza pubblica e di assegnazione di fondi pubblici, per esigenze di celerità e parità di trattamento. La comunicazione del Banco di Sardegna sull'ammissione parziale è stata qualificata come atto definitivo, non soggetto a ulteriori osservazioni. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittima l'esclusione della spesa relativa al rimborso del prestito del socio, perché non riconducibile a spese operative o investimenti e incompatibile con la finalità del Fondo di sostenere la liquidità funzionale al rilancio e al rafforzamento patrimoniale dell'impresa. Ha inoltre ritenuto adeguata l'istruttoria svolta dal soggetto attuatore e sufficiente la motivazione del provvedimento, anche in relazione al Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato connessi all'emergenza SARS-COVID-19. La proposta alternativa di destinare la somma all'acquisto di un capannone è stata considerata tardiva e non ammissibile, poiché la finalità del finanziamento doveva essere indicata nella domanda iniziale e non poteva essere modificata successivamente. Il dialogo procedimentale non ha generato un affidamento tutelabile sulla concessione dell'intero importo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non trova applicazione nelle procedure concorsuali, di evidenza pubblica e di assegnazione di fondi pubblici, in ragione delle esigenze di celerità e di parità di trattamento.

  • avviso pubblico approvato con determinazione n. 5579/670 del 7 agosto 2020

    Le finalità del finanziamento devono essere indicate già nella domanda e non possono essere modificate successivamente; il Fondo finanzia liquidità e investimenti coerenti con il rilancio delle attività e il rafforzamento finanziario dell'impresa.

  • articolo 3 dell'avviso pubblico

    La destinazione delle risorse deve essere compatibile con le linee di finanziamento dedicate a liquidità e investimenti; il rimborso di un debito verso un socio non è stato ritenuto conforme a tali finalità.

  • Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'emergenza da SARS-COVID-19

    Le risorse pubbliche devono essere destinate a spese operative e investimenti coerenti con le finalità dell'intervento di sostegno economico.

Massime di principio

  • Nelle procedure di assegnazione di fondi pubblici, il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 non si applica quando l'esclusione è inserita in una procedura caratterizzata da comparazione, celerità e necessità di assicurare la parità di trattamento tra i partecipanti.
  • Un finanziamento pubblico destinato a sostenere la liquidità e il rafforzamento finanziario dell'impresa può legittimamente escludere somme richieste per rimborsare debiti verso soci, quando tale rimborso non integra una spesa operativa o un investimento e trasferisce sul finanziatore pubblico il rischio di disimpegno dei soci.
  • La verifica della conformità delle spese alle finalità del fondo rientra nell'istruttoria del soggetto attuatore; il provvedimento di concessione parziale è adeguatamente motivato quando indica la spesa esclusa e la sua incompatibilità con gli obiettivi dell'intervento finanziario.
  • Nelle procedure di finanziamento pubblico, la finalità della spesa deve essere indicata nella domanda secondo le modalità stabilite dall'avviso; una modifica sostanziale proposta successivamente non è valutabile se altera i termini della domanda e viola le regole della procedura.
  • La richiesta di chiarimenti o il dialogo procedimentale instaurato dall'amministrazione non costituiscono promessa o impegno implicito alla concessione dell'intero finanziamento e, di per sé, non fondano un legittimo affidamento sull'erogazione della somma richiesta.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiPartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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