Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-255/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017. — Procedimento penale a carico di Bent Falbert e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Københavns Byret. — Rinvio pregiudiziale – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche – Normativa nazionale che precisa o introduce un divieto di proporre giochi, lotterie e scommesse senza disporre di una licenza e che istituisce un divieto della pubblicità per giochi, lotterie e scommesse, proposta senza disporre di una licenza. — Causa C-255/16

Giurisprudenza europea62016CJ0255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha distinto tra il divieto di offrire giochi senza licenza, qualificato come mera disciplina dell’accesso all’attività, e il divieto di pubblicità di giochi non autorizzati, che può incidere sui servizi della società dell’informazione. Solo quest’ultimo, se effettivamente volto a estendere ai giochi online un divieto già esistente, è soggetto all’obbligo di notifica alla Commissione previsto dalla direttiva 98/34. La verifica finale sulla portata effettiva della norma nazionale resta al giudice danese.

Notifica alla Commissione di una norma danese che sanziona la commercializzazione e la pubblicità di giochi d’azzardo senza licenza: distinzione tra disciplina dell’accesso all’attività e regola tecnica relativa ai servizi online.

La questione giuridica

Se una disposizione nazionale che punisce penalmente, da un lato, l’offerta di giochi, lotterie o scommesse senza licenza e, dall’altro, la pubblicità di giochi, lotterie o scommesse non coperti da licenza, debba essere qualificata come "regola tecnica" ai sensi della direttiva 98/34/CE e quindi essere notificata alla Commissione; in particolare, se il divieto di pubblicità, in quanto potenzialmente esteso ai giochi online, riguardi specificamente i servizi della società dell’informazione.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che una norma nazionale che si limita a punire l’offerta di giochi, lotterie o scommesse senza licenza non è una "regola tecnica" ai sensi della direttiva 98/34, perché attiene soltanto alle condizioni di esercizio dell’attività e non a requisiti tecnici o a regole relative ai servizi. Invece, una norma che sanziona la pubblicità di giochi privi di licenza può costituire una regola tecnica soggetta a notifica se, e solo se, dai lavori preparatori risulta chiaramente che essa intende estendere ai servizi di gioco online un divieto pubblicitario preesistente; tale verifica spetta al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva 98/34/CE
  • Direttiva 98/48/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE
  • Articolo 1, punti 1), 2), 5) e 11), della direttiva 98/34/CE

Divieto danese di giochi senza licenza e pubblicità di giochi non autorizzati

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Københavns byret in un procedimento penale avviato contro il responsabile editoriale, l’ex responsabile e la società editrice di un quotidiano danese, accusati di avere pubblicato inserzioni pubblicitarie per servizi di gioco online offerti senza licenza in Danimarca. La Corte è chiamata a stabilire se la normativa nazionale introdotta o chiarita dalla legge di modifica sui giochi debba essere notificata alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34.

Fatti e procedimento principale

Gli imputati erano perseguiti per violazione dell’articolo 10, paragrafo 3, punto 3, della legge danese sui giochi, che punisce chi pubblicizza giochi, lotterie o scommesse non rientranti in una licenza. La stessa normativa, all’articolo 10, paragrafo 1, punto 1, sanziona inoltre chi offra giochi, lotterie o scommesse in Danimarca senza licenza. Il giudice nazionale ha dubitato se, in particolare per la parte concernente la pubblicità di giochi online, la legge di modifica introducesse una nuova regola tecnica che avrebbe richiesto notifica preventiva alla Commissione.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte interpreta la direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, e in particolare:

  • l’articolo 1, punti 1), 2), 5) e 11), che definiscono rispettivamente prodotto, servizio della società dell’informazione, regola relativa ai servizi e regola tecnica;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, che impone la notifica alla Commissione dei progetti di regole tecniche.

La Corte richiama anche la propria giurisprudenza precedente, in particolare le sentenze Ince, Município de Palmela, M. e S. e Lindberg.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se:

  • la disposizione che punisce l’offerta di giochi senza licenza costituisca una regola tecnica;
  • la disposizione che punisce la pubblicità di giochi non coperti da licenza costituisca una regola tecnica, soprattutto se interpretata come estensione ai giochi online offerti da operatori stranieri;
  • la legge di modifica, se qualificabile come regola tecnica, dovesse essere notificata alla Commissione prima della sua adozione.

Ragionamento della Corte: offerta di giochi senza licenza

La Corte ricorda che non costituiscono regole tecniche le disposizioni nazionali che si limitano a fissare le condizioni per lo stabilimento o la prestazione di servizi, come quelle che subordinano l’attività a un previo atto autorizzativo. Per questa ragione, la norma che sanziona l’offerta di giochi, lotterie o scommesse senza licenza è qualificata come disposizione che assoggetta l’esercizio dell’attività a una previa autorizzazione, e quindi non rientra nella nozione di regola tecnica ai sensi della direttiva 98/34.

Ragionamento della Corte: pubblicità di giochi non autorizzati

Quanto al divieto di pubblicità, la Corte osserva che, pur essendo connesso al divieto di offrire giochi senza licenza, esso ha funzione e ambito applicativo diversi. Una norma del genere può riguardare i servizi della società dell’informazione, perché la pubblicità online e i giochi online sono servizi prestati a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale.

Tuttavia, per essere una "regola relativa ai servizi", la norma deve riguardare specificamente tali servizi. La Corte precisa che questa specificità può emergere non solo dal testo della disposizione, ma anche dalla sua motivazione e dai lavori preparatori. Se dai lavori preparatori risulta che la disposizione mira ad estendere ai giochi online un divieto pubblicitario preesistente, allora essa va considerata regola tecnica e doveva essere notificata alla Commissione.

Limiti della decisione e ruolo del giudice nazionale

La Corte sottolinea che non le spetta stabilire se, nel diritto danese, il divieto pubblicitario fosse già vigente prima della legge di modifica o se sia stato introdotto solo da quest’ultima. Questa verifica è una questione di diritto nazionale riservata al giudice del rinvio. Solo nell’ipotesi in cui la legge di modifica abbia effettivamente introdotto un nuovo divieto pubblicitario esteso ai giochi online, la mancata notifica comporterebbe l’incompatibilità con la direttiva 98/34.

Decisione

La Corte risponde che:

  • la disposizione che punisce l’offerta di giochi, lotterie o scommesse senza licenza non costituisce una regola tecnica;
  • la disposizione che punisce la pubblicità di giochi, lotterie o scommesse non rientranti in una licenza costituisce invece una regola tecnica, soggetta all’obbligo di notifica, se dai lavori preparatori emerge chiaramente che essa ha esteso ai servizi di giochi online un divieto di pubblicità preesistente.

Principio affermato

La sentenza conferma che, in materia di giochi online, la mera subordinazione dell’attività a licenza non è di per sé una regola tecnica, mentre lo è il divieto di pubblicità quando esso incide specificamente sui servizi della società dell’informazione e sia stato concepito come estensione normativa a tali servizi.

Come è indicizzato

Materienorme e regolamentazioni tecnicheservizi della società dell’informazionegiochi e scommesse onlinepubblicità commercialenotifica preventiva alla commissione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.