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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4978/2022 del 11/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Asti (17/06/2021) che aveva annullato i decreti di sequestro preventivo e probatorio su una serie di aeromobili formalmente immatricolati negli USA (targa "N") ma di fatto utilizzati in Italia, restituendo i beni ai presunti aventi diritto. Il PM contestava che la conservazione della targa americana contraddicesse la piena immissione in libera pratica e la nazionalizzazione dei velivoli: essendo tali aeromobili formalmente esteri e rimasti nel territorio Ue oltre i termini di importazione temporanea, dovevano essere considerati merci estere soggette all'IVA all'importazione (diritto di confine) e, se l'imposta non fosse stata assolta, la sottrazione all'obbligo fiscale integra il reato di contrabbando (art. 292 T.U.L.D.). Il PM ha inoltre censurato la valutazione del Tribunale circa la natura dell'IVA all'importazione (se diritto di confine o tributo interno) e la rilevanza dell'immatricolazione estera ai fini doganali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del Procuratore fondato. Il Collegio ha censurato le argomentazioni del Tribunale del riesame che avevano escluso rilevanza doganale alla immatricolazione estera e aveva qualificato come irrilevante il mantenimento della targa "N" in presenza di uso stabile in Italia. La Corte ha richiamato la normativa doganale e del Codice della navigazione (nonché la giurisprudenza comunitaria e di legittimità) per affermare che: l'immatricolazione in un registro estero è indice della qualifica di «merce estera» e, a fronte dell'uso continuativo in Italia oltre i limiti della temporanea importazione (6 mesi), trova applicazione l'obbligo di nazionalizzazione e dell'IVA all'importazione; l'IVA all'importazione può rientrare tra i diritti di confine e la sua evasione può integrare il reato di contrabbando; il reato ha natura permanente e può ricadere anche su chi detiene successivamente la merce che non ha assolto il tributo. Sulla base di tali considerazioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti per nuovo esame secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.)

    artt. 31, 34, 36, 67, 70, 216, 292, 295, 301

    Il T.U.L.D. disciplina i diritti di confine e la nazionalizzazione delle merci; l'art. 36 collega la destinazione al consumo (presupposto dell'obbligazione doganale) all'iscrizione nei registri per navi e aeromobili; l'art. 34 include tra i diritti di confine anche "ogni altra imposta di consumo a favore dello Stato" (base per qualificare l'IVA all'importazione come diritto di confine) e l'art. 292 punisce la sottrazione ai diritti di confine (contrabbando).

  • Regolamento (UE) 2015/2446 (regolamento delegato CDU)

    art. 217 (termine di appuramento per importazione temporanea: 6 mesi per mezzi di trasporto aerei privati)

    Stabilisce che i mezzi di trasporto aerei introdotti in temporanea importazione possono rimanere in UE per un periodo limitato (6 mesi per aeromobili privati); decorso il termine occorre riesportare o sdoganare definitivamente.

  • Regolamento (UE) 952/2013 (Codice doganale dell'Unione - CDU)

    Definisce i regimi doganali (importazione definitiva, importazione provvisoria), la dichiarazione doganale e il sorgere dell'obbligazione doganale al momento dell'accettazione della dichiarazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (DPR IVA)

    Disciplina l'IVA: l'art. 67 individua le ipotesi in cui l'IVA all'importazione è dovuta (immissione in libera pratica e immissione al consumo) e l'art. 70 rinvia alle disposizioni doganali per le sanzioni connesse alle violazioni dell'IVA all'importazione; Corte e Cassazione hanno interpretato che l'IVA all'importazione può essere rilevante ai fini doganali.

  • Codice della navigazione

    artt. 749, 750, 751, 756, 757, 760

    Stabilisce i requisiti di nazionalità e le modalità di immatricolazione degli aeromobili; la registrazione in registro estero è causa di perdita della qualifica di aeromobile nazionale e della cancellazione dal registro nazionale, con effetti sulla destinazione al consumo ai fini doganali.

  • Convenzione di Chicago (Convenzione sull'aviazione civile internazionale, 1944)

    art. 17-18 (nazionalità degli aeromobili e trasferimento dell'immatricolazione)

    Attribuisce la nazionalità dell'aeromobile allo Stato di registrazione; non esclude però gli obblighi doganali e fiscali connessi all'uso stabile del velivolo nel territorio di uno Stato membro.

  • D.Lgs. 8/2016 e D.Lgs. 75/2020 (norme sulla depenalizzazione e soglie)

    Richiamate le modifiche normative: la depenalizzazione prevista dal D.Lgs. 8/2016 non si applica nel caso di contravvenzione doganale quando l'importo dei diritti di confine supera soglie previste (qui richiamata l'eccezione introdotta con D.Lgs. 75/2020).

  • Art. 16, comma 14-bis, D.L. 201/2011 (convertito L. 214/2011)

    Imposta erariale annuale sugli aeromobili non immatricolati nel registro ENAC che sostano in Italia per oltre sei mesi in 12 mesi: normativa fiscale diversa dalla disciplina doganale e non idonea a legittimare la permanenza illimitata senza nazionalizzazione.

Massime di principio

  • L'immatricolazione estera (es. targa "N") di un aeromobile utilizzato stabilmente in Italia costituisce indicazione di merce estera: l'uso continuativo oltre i limiti della temporanea importazione impone la nazionalizzazione e gli adempimenti doganali/fiscali connessi.
  • L'IVA all'importazione può essere qualificata come diritto di confine ai sensi dell'art. 34 T.U.L.D.; la sua evasione, se dimostrata, può integrare il reato di contrabbando (art. 292 T.U.L.D.).
  • Il regime di importazione temporanea per aeromobili privati è limitato (6 mesi); decorso tale termine il mezzo deve essere riesportato o sottoposto a importazione definitiva con pagamento dei diritti e, per gli aeromobili, con le formalità di immatricolazione nazionale quando richieste.
  • Il pagamento dell'IVA in altro Stato comunitario è rilevante solo se effettivamente prova l'immissione al consumo in quel Paese (cioè l'assolvimento del debito IVA nello Stato di destinazione finale): occorrono prove obiettive (es. iscrizione nei pubblici registri del Paese membro di consumo).
  • Il reato doganale ha natura permanente: anche chi acquista o detiene successivamente una merce non regolarizzata può rispondere se coopera a protrarne la circolazione illegittima; non è esclusa la responsabilità dei detentori successivi.
  • Argomentazioni difensive basate su norme internazionali (es. Convenzione di Chicago) o su imposte diverse (es. imposta erariale sugli aeromobili) non esonerano automaticamente dagli obblighi doganali: occorre valutare separatamente nazionalità/immatricolazione, luogo di effettivo consumo e assolvimento dell'IVA.
  • In sede cautelare il PM può prospettare fatti e qualificazioni che mutano durante le indagini, ma il giudice del riesame deve valutare il fumus sulla base della situazione di fatto complessiva; questioni di identità di fatto e di ne bis in idem cautelare richiedono rigorosa comparazione degli elementi di causa.

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