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Sentenza

Sentenza n. 3024/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202502229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 292/2025, che aveva respinto il ricorso contro l’approvazione degli atti della procedura valutativa per la chiamata di un professore di prima fascia e l’individuazione della candidata vincitrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione degli atti con cui l’Università ha approvato gli esiti della procedura valutativa di chiamata, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010, per un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/A3 e settore scientifico-disciplinare MED/07, individuando come vincitrice una candidata diversa dall’appellante. In primo grado sono stati dedotti: il difetto di motivazione e di istruttoria, per la mancata attribuzione di punteggi ai singoli sub-criteri e per il mancato ancoraggio delle valutazioni ai criteri predeterminati; l’introduzione di un criterio di valutazione asseritamente nuovo e non previsto dal bando, relativo alle attività istituzionali, organizzative e di servizio; l’erroneità, il travisamento dei fatti e la manifesta irragionevolezza delle valutazioni comparative, con riferimento a specifici titoli e punteggi, sostenendo che la correzione delle valutazioni avrebbe superato lo scarto tra le candidate; infine, l’illegittimità della procedura per i tempi ristretti impiegati dalla Commissione nella seduta di valutazione, dedotti come indice di lacunosità dell’istruttoria. In appello l’interessata ha contestato la sentenza del TAR, insistendo sui medesimi profili e sostenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto sufficiente la motivazione della Commissione e avesse indebitamente sostituito la propria valutazione a quella che avrebbe dovuto risultare dai verbali della Commissione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha negato il rinvio richiesto in udienza, rilevando che il deposito tardivo dell’Avvocatura generale dello Stato non era utilizzabile ai fini della decisione. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sufficiente, nelle procedure comparative per professori e ricercatori universitari, una valutazione globale e complessiva, purché i criteri siano espressamente indicati e la loro applicazione risulti in modo chiaro e intellegibile; non è necessaria la motivazione analitica riferita a ogni singolo titolo o sub-criterio, se dai profili curricolari e dalla valutazione comparativa emerge chiaramente l’attribuzione dei punteggi e la prevalenza della candidata prescelta. Nel caso concreto la Commissione aveva svolto un esame comparativo ampio e motivato, esplicitando le ragioni della prevalenza della vincitrice. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che la considerazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio costituisse l’introduzione di un criterio illegittimamente nuovo, rientrando nella discrezionalità tecnica della Commissione ricondurre le attività valutabili alle categorie predeterminate dal bando, purché senza irragionevolezza o illogicità, profili non riscontrati. Il terzo motivo è stato respinto perché mirava a sostituire valutazioni di merito dell’appellante a quelle della Commissione e non evidenziava errori manifesti, travisamenti, illogicità o irragionevolezza. Anche l’ultimo motivo è stato respinto: la disponibilità della documentazione con largo anticipo rispetto alla seduta escludeva che il tempo impiegato nella riunione dimostrasse, di per sé, un difetto di istruttoria. Le spese sono state compensate per motivi peculiari.

Norme richiamate

  • art. 24, commi 5 e 6, l. 240/2010

    La procedura valutativa di chiamata per il posto di professore di prima fascia è stata indetta ai sensi di tali disposizioni.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative universitarie per il reclutamento di professori e ricercatori non è generalmente necessaria una motivazione analitica riferita a ciascun titolo o pubblicazione, quando i criteri di valutazione siano predeterminati e la loro applicazione risulti chiaramente da una valutazione globale, complessiva e intellegibile.
  • L’obbligo motivazionale della commissione di concorso è soddisfatto quando il giudizio comparativo esplicita le ragioni della prevalenza del candidato prescelto e consente di ricostruire l’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri del bando.
  • Rientra nella discrezionalità tecnica della commissione ricondurre una specifica attività valutabile a una delle categorie già previste dal bando, purché tale operazione non sia affetta da illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della commissione di una procedura selettiva non può estendersi alla sostituzione del giudizio tecnico della commissione con quello del giudice o del candidato, salvo che emergano errori manifesti, travisamenti, arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza.
  • Il tempo limitato impiegato dalla commissione nella seduta di valutazione non dimostra, da solo, un difetto di istruttoria quando la documentazione dei candidati sia stata resa disponibile con congruo anticipo e dagli atti risulti un esame comparativo motivato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

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