Sentenza del 29/03/2017 n. 265 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Atti impugnabili - Avviso bonario - Mancata impugnazione - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di impugnare gli atti successivi previsti dall'art. 19 del D.lgs. 546/1992 quando il contribuente non abbia precedentemente impugnato un avviso bonario. Il principio affermato è che l'avviso bonario non impugnato non preclude l'impugnazione degli atti successivi, come la cartella di pagamento o altri atti formalmente impugnabili, nei quali l'Amministrazione reiteri la medesima pretesa fiscale.
La decisione
La mancata impugnazione dell'avviso bonario non comporta la definitività della pretesa fiscale né determina l'inammissibilità del ricorso contro gli atti successivi impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 546/1992. Il contribuente conserva quindi la possibilità di contestare la pretesa quando essa viene formalizzata in un atto successivo notificato secondo le forme previste dalla legge. Il principio è richiamato dalle sentenze Cass. n. 2941/2007, Cass. n. 18110/2004 e Cass. n. 2616/2015.
Norme richiamate
Art. 19 del D.lgs. 546/1992
Individua gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. L'impugnazione può essere proposta contro l'atto successivo formalmente previsto dalla norma, anche se il contribuente non aveva impugnato un precedente avviso bonario.
D.lgs. 546/1992
Disciplina il processo tributario e, in particolare, gli atti impugnabili e le modalità di tutela del contribuente contro la pretesa fiscale.
Massime di principio
- L'avviso bonario, di regola, non è l'atto conclusivo della riscossione e la sua mancata impugnazione non impedisce di contestare l'atto successivo autonomamente impugnabile.
- Il contribuente può far valere le proprie contestazioni quando la pretesa fiscale viene formalizzata in un atto rientrante tra quelli indicati dall'art. 19 del D.lgs. 546/1992, nel rispetto dei termini di impugnazione.
- La notifica di un atto successivo non sana necessariamente ogni vizio della pretesa originaria, ma consente di contestare la pretesa nei limiti e con riferimento ai vizi deducibili contro quell'atto.
- La mancata impugnazione di una comunicazione preventiva non equivale automaticamente ad acquiescenza o definitività del debito fiscale, salvo specifiche disposizioni che attribuiscano a quell'atto effetti definitivi.
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