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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14251/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 4 luglio 2024. Dal testo emerge che il ricorso era diretto a censurare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la decisione di merito non avesse correttamente valutato le deduzioni difensive. La Corte di cassazione ha però ritenuto tali doglianze non consentite in sede di legittimità, rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e che aveva adeguatamente esaminato le difese, valorizzando anche i precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera sollecitazione di una nuova valutazione del merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione se il giudice di merito ha dato conto, in modo congruo, delle ragioni della decisione e ha esaminato le deduzioni difensive.
  • La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato può costituire elemento motivazionale idoneo a giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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