Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3757/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 15539/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento sanzionatorio IVASS del 3 maggio 2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

IVASS ha appellato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva accolto il ricorso dell’impresa assicurativa contro la sanzione irrogata per il mancato adempimento degli obblighi relativi alla formulazione di offerte risarcitorie o al motivato diniego degli indennizzi in una pluralità di posizioni. Il TAR aveva ritenuto assorbente la violazione degli artt. 19, comma 3, e 27, comma 1-bis, del Codice del consumo, affermando la competenza esclusiva dell’AGCM in presenza di pratiche commerciali scorrette e la competenza solo residuale delle autorità di settore. UnipolSai ha riproposto in appello la censura relativa alla violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che le medesime condotte, esaminate sotto il medesimo profilo, erano già state sanzionate dall’AGCM con distinto provvedimento. La sanzione AGCM è stata oggetto di un separato giudizio, definito in primo grado con sentenza del TAR Lazio n. 20906/2025, che ha ridotto l’importo della sanzione; tale sentenza è stata a sua volta impugnata ed è pendente dinanzi alla stessa Sezione nel giudizio n. 1842/2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che UnipolSai conservi un interesse concreto e attuale alla decisione sulla censura relativa al ne bis in idem, poiché la sanzione AGCM, pur ridotta nell’importo, è ancora efficace. Ha però rilevato che l’applicazione del principio presuppone l’esistenza di una decisione anteriore definitiva, pronunciata previa valutazione nel merito della controversia. Poiché la sorte della sanzione AGCM è ancora oggetto del giudizio n. 1842/2026, l’esito di quel giudizio è stato ritenuto pregiudiziale e dipendente rispetto all’appello in esame. Il giudizio è stato pertanto sospeso ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., sino alla definizione del giudizio parallelo. L’ordinanza non decide nel merito né sulla competenza dell’AGCM e dell’IVASS né sulla violazione del ne bis in idem.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Il giudizio è sospeso sino alla definizione del giudizio n. 1842/2026 pendente dinanzi alla Sezione.

    La disposizione consente la sospensione del processo quando la definizione di un altro giudizio, caratterizzato da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, è necessaria per decidere la controversia.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della riproposizione in appello, da parte dell’appellata, della censura non esaminata dal giudice di primo grado.

  • artt. 19, comma 3, e 27, comma 1-bis, Codice del consumo

    Il TAR li aveva interpretati nel senso della competenza esclusiva dell’AGCM per le pratiche commerciali scorrette, con competenza residuale delle autorità di settore; l’ordinanza non assume una decisione definitiva su tale interpretazione.

  • artt. 141, 148, 149 e 150 d.lgs. n. 209/2005

    Costituiscono la base normativa del provvedimento sanzionatorio IVASS relativo agli obblighi dell’impresa assicurativa nella procedura liquidativa dei sinistri.

Massime di principio

  • La verifica della violazione del principio del ne bis in idem presuppone che la precedente decisione sanzionatoria sia divenuta definitiva e sia stata pronunciata previa valutazione nel merito della controversia.
  • Quando la definitività della precedente sanzione dipende dall’esito di un distinto giudizio ancora pendente, e tale esito è necessario per decidere la controversia principale, sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza idoneo a giustificare la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a.
  • La permanenza dell’efficacia di una sanzione amministrativa, anche se ridotta nel quantum dal giudice di primo grado, mantiene attuale e concreto l’interesse dell’impresa a contestare la duplicazione sanzionatoria per le medesime condotte.

Come è indicizzato

MaterieVigilanza bancaria, finanziaria e assicurativaSanzioni amministrative pecuniarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.