Cassazione Penale, Ordinanza n. 28556/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal giudice per l'udienza preliminare, con la quale gli era stata applicata la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento delle circostanze, lamentando quindi il quantum della pena e la valutazione comparativa delle circostanze.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, trattandosi di sentenza ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorrente ha contestato soltanto il trattamento sanzionatorio e il bilanciamento delle circostanze, il motivo non rientrava tra quelli proponibili. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale operano limiti speciali di impugnazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
richiamato come norma processuale di trattazione del ricorso avverso sentenza di patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 73, co. 1, D.P.R. 309/90
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata in relazione al presupposto dell'assenza di colpa ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per i motivi espressamente e tassativamente previsti dalla legge; non sono deducibili censure che riguardino in via generica il trattamento sanzionatorio o il bilanciamento delle circostanze, se non si traducano in una questione di illegalità della pena.
- Il giudice di legittimità deve dichiarare inammissibile il ricorso che non si confronti con i limiti legali di impugnazione del patteggiamento, restando esclusa ogni revisione del merito della determinazione della pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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