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Sentenza

Sentenza n. 6119/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la revocazione ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, co. 1, n. 4), c.p.c. della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV n. 7566 del 26 settembre 2025.

Giustizia amministrativa202509819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaaltro

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l’appello contro il diniego del PAUR relativo alla riattivazione di una cava

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto decisivo nella sentenza revocanda. Secondo la ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe erroneamente ritenuto che il secondo progetto presentato nel 2021 prevedesse la realizzazione di una nuova strada di accesso alla cava, mentre il progetto avrebbe previsto soltanto il ripristino e la manutenzione della viabilità già esistente, con limitati adeguamenti morfologici. L’errore sarebbe stato determinante perché la disciplina del PABE consentiva la riattivazione della cava soltanto in presenza del mantenimento della viabilità esistente e senza realizzazione di nuove strade. La ricorrente ha inoltre chiesto genericamente l’esame dei motivi di appello già respinti o assorbiti e della domanda risarcitoria, senza riproporli analiticamente in funzione dell’eventuale fase rescissoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile per due autonome ragioni. In primo luogo, il ricorso non rispettava il principio di autosufficienza, perché conteneva la domanda rescindente di revocazione ma non formulava in modo specifico la domanda relativa all’eventuale fase rescissoria, limitandosi a richiamare genericamente i motivi di appello e la domanda risarcitoria. Il giudice ha rilevato che il giudizio di revocazione comprende una fase rescindente e una fase rescissoria, da definire con pronuncia unitaria, sicché il ricorrente deve mettere il giudice nella condizione di adottare, in caso di accoglimento, una decisione definitiva sull’originaria controversia. In secondo luogo, il motivo dedotto non integrava un errore revocatorio. La sentenza revocanda aveva esaminato espressamente la questione della natura della viabilità prevista dal secondo progetto, valutando la documentazione progettuale, i rilievi del Parco e quelli della Soprintendenza, e concludendo che si trattava di nuova viabilità, non del mero adeguamento di un tracciato preesistente. La censura investiva quindi l’attività valutativa e interpretativa del giudice su un punto controverso della causa, configurando eventualmente un errore di giudizio, non un errore percettivo su un fatto non controverso. Il Collegio ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore del Ministero della Cultura e del Parco Regionale Alpi Apuane, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori per ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Disciplina il ricorso per revocazione delle sentenze del giudice amministrativo.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, nei limiti precisati dalla giurisprudenza richiamata: l’errore deve riguardare un punto non controverso, non può consistere in un’attività valutativa o interpretativa del giudice e deve essere decisivo.

  • art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006

    Individua il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, nell’ambito del quale era stata presentata la progettazione relativa alla riattivazione della cava.

  • art. 6.7 delle NTA del PABE

    Sulla viabilità esistente è consentita la manutenzione e la realizzazione di piccole opere per la messa in sicurezza, con l'utilizzo di materiali e tecniche per la pavimentazione del fondo stradale e delle opere di regimazione delle acque superficiali, coerenti con il carattere di naturalità e di ruralità del contesto; gli elementi di corredo e di protezione devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi.

    La disposizione consente soltanto la sistemazione della viabilità esistente mediante interventi limitati di manutenzione e messa in sicurezza, non la realizzazione di una nuova strada di accesso alla cava.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. – principio di autosufficienza del ricorso per revocazione

    Il ricorso deve contenere, oltre alla domanda rescindente, gli elementi necessari per l’eventuale fase rescissoria; il mero richiamo generico ai motivi del precedente giudizio e alla domanda risarcitoria non è sufficiente.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione deve rispettare il principio di autosufficienza e deve contenere non soltanto la domanda di eliminazione della sentenza impugnata, ma anche una specifica domanda per la fase rescissoria, con la riproposizione degli argomenti e delle domande necessari a definire la controversia nel merito in caso di accoglimento della revocazione. Il mero richiamo generico agli atti e ai motivi del precedente giudizio non è sufficiente e determina l’inammissibilità del ricorso.
  • L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando il giudice abbia supposto l’esistenza o l’inesistenza di un fatto obiettivamente risultante dagli atti, purché il fatto non sia stato espressamente controverso, non abbia richiesto valutazioni o interpretazioni e sia stato decisivo per la sentenza.
  • Non costituisce errore di fatto revocatorio la contestazione dell’apprezzamento compiuto dal giudice sulla documentazione processuale, sulla portata delle tesi difensive o sulla qualificazione giuridica e fattuale di un progetto, quando la questione sia stata espressamente esaminata e risolta attraverso un’attività interpretativa o valutativa.
  • Ai fini della revocazione, l’errore deve essere determinante secondo un nesso logico-giuridico necessario: la diversa decisione deve imporsi inevitabilmente, e non soltanto risultare astrattamente possibile, qualora il fatto sia correttamente percepito.
  • Quando una disciplina pianificatoria consente soltanto la manutenzione o il limitato adeguamento della viabilità esistente, la realizzazione di un tracciato sostanzialmente nuovo integra un intervento diverso e non consentito, anche se funzionalmente destinato all’accesso alla medesima attività.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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