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Sentenza

Sentenza n. 1636/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso sportivo, fondato su una condanna di primo grado per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso sportivo, deducendo il difetto di attualità della pericolosità e l’erronea valutazione della propria personalità. Ha evidenziato che una successiva sentenza della Corte d’Appello aveva escluso la minaccia, riqualificato il fatto nell’art. 392 c.p. e ricondotto la vicenda a una controversia civilistica tra comproprietari. Ha inoltre dedotto il travisamento dei presupposti e il difetto di istruttoria, poiché il provvedimento avrebbe fatto riferimento al porto d’armi per uso caccia anziché a quello per uso sportivo; il travisamento della condotta, descritta come episodio occasionale e circoscritto; la mancata considerazione della propria personalità, della lunga attività professionale e dell’assenza di precedenti definitivi o di episodi di uso improprio delle armi; la violazione del principio di proporzionalità e dei principi di ragionevolezza e buon andamento; l’assenza dei presupposti di inaffidabilità previsti dagli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.; nonché l’uso distorto di una condanna non definitiva in contrasto con la presunzione di non colpevolezza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che in materia di porto e detenzione di armi l’Amministrazione disponga di ampia discrezionalità nel valutare, in chiave preventiva e prognostica, l’affidabilità del richiedente, entro i limiti della congruità e della ragionevolezza. Il divieto non ha natura sanzionatoria, non richiede l’accertamento di un concreto abuso dell’arma e può fondarsi anche su elementi privi di autonoma rilevanza penale, purché idonei a evidenziare un ragionevole rischio di uso improprio futuro. La situazione di grave e protratta conflittualità tra comproprietari, accompagnata da un episodio di alterazione sfociato in condotte violente e distruttive, è stata ritenuta sufficiente a giustificare il giudizio prognostico negativo sull’affidabilità. Non era necessario che la conflittualità fosse collegata a un precedente uso dell’arma, né che fosse accertata una responsabilità esclusiva del ricorrente nella sua genesi. L’erroneo riferimento all’uso venatorio è stato qualificato come mero refuso inidoneo a incidere sulla legittimità del provvedimento, poiché la misura preventiva riguarda la possibilità di abuso dell’arma e non la specifica modalità autorizzata di utilizzo. La sentenza sopravvenuta della Corte d’Appello non è stata considerata rilevante per il giudizio di legittimità sul diniego, essendo intervenuta dopo l’istruttoria e l’adozione dell’atto; essa potrà eventualmente fondare una nuova istanza o un distinto procedimento di riesame. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    È richiamato quale fondamento dei requisiti di affidabilità e buona condotta rilevanti per il rilascio o rinnovo dei titoli di pubblica sicurezza.

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    La discrezionalità ... è abbastanza ampia da consentirle di tenere conto anche della mera possibilità che quegli ponga in essere comportamenti inappropriati

    Attribuisce all’Autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità preventiva e prognostica nella valutazione dell’affidabilità del soggetto rispetto all’uso delle armi.

  • art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    È richiamato dal ricorrente quale disposizione relativa ai presupposti per il rilascio o rinnovo del porto d’armi; il giudice ha comunque ritenuto integrato il giudizio amministrativo di inaffidabilità.

  • art. 699 c.p.

    È richiamato per affermare che la detenzione e il porto di armi costituiscono un’attività eccezionale rispetto al generale divieto.

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    È richiamato quale conferma del generale divieto di portare e detenere armi, rispetto al quale il titolo autorizzatorio costituisce un’eccezione.

  • art. 393 c.p.

    Costituiva il titolo della condanna di primo grado valorizzata dall’Amministrazione nel diniego.

  • art. 392 c.p.

    È richiamato in relazione alla successiva riqualificazione operata dalla Corte d’Appello, ritenuta non incidente sulla legittimità originaria del diniego.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha fondato l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • In materia di porto e detenzione di armi, l’Autorità di pubblica sicurezza esercita un’ampia discrezionalità preventiva e prognostica nella valutazione dell’affidabilità del richiedente; il sindacato giurisdizionale verifica che la valutazione non sia manifestamente irrazionale, arbitraria o sproporzionata.
  • Il diniego o la revoca di un titolo di polizia relativo alle armi ha natura cautelare e non sanzionatoria: non richiede l’accertamento di un concreto abuso dell’arma né la commissione di un fatto penalmente rilevante, essendo sufficiente un ragionevole rischio di comportamenti futuri inappropriati.
  • Anche un unico episodio, se inserito in una situazione di grave conflittualità interpersonale e caratterizzato da condotte violente o da un significativo deficit di autocontrollo, può giustificare il giudizio amministrativo di inaffidabilità nel buon uso delle armi.
  • La conflittualità tra vicini, comproprietari o componenti di un nucleo familiare può costituire autonomo elemento sintomatico di rischio, anche se non vi è stato un precedente uso improprio delle armi e indipendentemente dall’accertamento della responsabilità esclusiva del richiedente nella genesi della lite.
  • Un errore materiale nell’individuazione della specifica finalità del porto d’armi non determina l’illegittimità del diniego quando la motivazione dimostri che la valutazione preventiva concerneva, in concreto, il rischio di abuso dell’arma e l’affidabilità complessiva del soggetto, anziché la sola modalità autorizzata di utilizzazione.
  • Gli elementi sopravvenuti dopo l’adozione del diniego, compresa una successiva pronuncia penale favorevole o modificativa, non incidono di regola sulla legittimità originaria del provvedimento, ma possono costituire il presupposto per una nuova istanza e per un eventuale distinto procedimento di riesame.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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